L’Ufficio informazione finanziaria Bankitalia interviene sui rischi
L’uso dei virtual asset può celare riciclaggio
di Giulia Provino

Criptovalute utilizzate in modo anomalo. Per prevenire fenomeni di riciclaggio occorre la massima attenzione nell’individuazione di operazioni d’investimento sospette connesse all’utilizzo di valute virtuali (rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, non emesse da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non costituiscono moneta legale né sono assimilabili alla moneta elettronica).
Con comunicazione del 28 maggio 2019, l’Ufficio di informazione finanziaria per l’Italia (Uif), ha evidenziato i profili comportamentali a rischio emersi dalle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) in valute virtuali. Per tali strumenti trova applicazione la normativa ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Operazioni da osservare. Il crescente aumento delle Sos connesse all’utilizzo anomalo di valute virtuali, ha permesso di cogliere tipologie operative meritevoli di attenzione, insieme con profili di comportamento a rischio, quali le ipotesi di costituzione anomala della provvista impiegata in acquisti di valute virtuali e le caratteristiche di soggetti coinvolti nell’operatività di virtual asset, con particolare attenzione alla presenza di una connessione dell’operatività con attività illecite.

Tuttavia, gli elementi informativi forniti hanno natura esemplificativa. Non basta la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti per qualificare l’operazione come sospetta, ma è necessaria un’analisi in concreto e una valutazione complessiva dell’operatività con l’utilizzo di tutte le informazioni disponibili.
Aumento dei soggetti destinatari. Si attende il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva Ue 2018/843 (c.d. quinta direttiva), per ampliare il novero dei soggetti destinatari, individuando tra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale ovvero di servizi di «salvaguardi di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali». Al momento il Dlgs 90/2017 include i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale «limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso».
Indicazioni integrative. La comunicazione ha fornito alcune indicazioni integrative per la compilazione delle Sos della specie e la trasmissione di più complete informazioni utili all’attività di analisi finanziaria dell’Uif.

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