IL VOSTRO QUESITO

Sul numero 269 di ASSINEWS, nel quesito pubblicato a pag. 13 “Consulenza al cliente da parte di sub-agente sez. E”, ci sorge un dubbio, ammesso e non concesso che l’iscritto in sezione E possa emettere fattura per la prestazione occasionale così come da Voi esplicitato, in caso di malaugurata responsabilità professionale, come viene assicurato detto intermediario? E’ da tenere presente che la consulenza non è in nome e per conto di un intermediario di primo livello ben identificato e, quindi, questo intermediario di secondo livello non risulterebbe assicurato.

L’ESPERTO RISPONDE

L’attività di intermediazione è, per definizione normativa e regolamentare, attività di consulenza. Non sono pertanto remunerabili, con compenso aggiuntivo alle provvigioni percepite sull’affare concluso, le prestazioni che rientrano nell’ambito del mandato agenziale o sub-agenziale. Se l’affare non si conclude l’attività di consulenza assicurativa non può essere remunerata in quanto la stessa è finalizzata alla conclusione di un contratto.

Ciò premesso, ci può essere la circostanza in cui l’Intermediario definisce un accordo preventivo con il cliente in forza del quale questi si obbliga a remunerare la consulenza assicurativa ricevuta. Questa situazione può verificarsi quando l’intermediario offre al cliente non solo una proposta assicurativa commerciale, ma anche uno studio articolato dei rischi e di analisi del suo programma assicurativo, attività che richiede competenze, risorse e tempo dedicato aggiuntivo a quanto necessario per una normale intermediazione assicurativa.

In questo caso l’intermediario, in relazione agli accordi intercorsi, poiché il cliente ottiene una consulenza (in genere scritta) che gli permette di migliorare le polizze in corso (magari precedentemente intermediate da altri soggetti) riceve il compenso pattuito (che si aggiunge eventualmente al compenso provvigionale che l’intermediario stesso riceve nel caso in cui porti a conclusione altri contratti assicurativi).

In proposito è bene ricordare che in questa circostanza l’intermediario può emettere fattura per la sua consulenza in esenzione da Iva, come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 267E del 2009.

Se poi l’attività di consulenza non è finalizzata alla conclusione di contratti di assicurazione (ma in questo caso è opportuno che ciò risulti da un contratto di prestazione professionale tra il consulente e il cliente) essa non richiede la preventiva iscrizione al RUI.

In questo caso appare legittimo convenire con il cliente un compenso per l’attività svolta e la fatturazione dell’attività di consulenza dovrà essere assoggettata regolarmente ad Iva secondo la normativa fiscale vigente.

Ne consegue che in questa circostanza l’intermediario dovrebbe provvedere ad assicurarsi per la sua attività di consulenza assicurativa non finalizzata alla conclusione di un contratto e separata da quella di intermediazione assicurativa.