Per la Suprema corte non è riconosciuto il diritto di rifiutarsi di sottoporsi all’esame
Prelievo ematico legittimo anche senza il consenso
Pagina a cura di Andrea Magagnoli

Sì al prelievo di sangue per l’alcol-test anche senza consenso.
Il reato di guida sotto l’influenza dell’alcol previsto dall’art. 186, comma 2 lett c) 2 bis del Codice della strada può essere accertato a mezzo del prelievo ematico, per il quale non si rende necessario il consenso dell’imputato. Questo è il principio individuato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17657/2019.
Il caso di specie trae origine dalla condotta dell’imputato il quale, dopo essersi posto alla guida di un veicolo in stato di alterazione psicofisica, conseguente alla cospicua assunzione di bevande alcoliche, provocava un incidente stradale, facendo sì che il veicolo che conduceva collidesse con l’arredo urbano. Gli operatori di polizia giudiziaria, a mezzo di un prelievo ematico, verificavano la presenza di un tasso alcolemico pari a 1,64 g/l, notevolmente superiore a quello consentito dalla normativa che fissa il limite consentito in 0,50 g/l. L’imputato veniva pertanto condannato alle pene di legge in primo e secondo grado, sulla base della previsione dell’art. 186 comma 2 lett. c) 2 bis Cds.

Quest’ultimo, pertanto, ritenendosi leso nei propri diritti, ricorreva per Cassazione, rappresentando nella propria tesi difensiva la palese violazione del suo diritto di difesa da parte degli operatori di polizia giudiziaria, ai quali contestava di avere utilizzato nel corso delle indagini nei suoi confronti un metodo che necessitava di ben altra modalità di esecuzione.
Nel caso di specie infatti era stato dato corso alla verifica del tasso alcolemico sulla base del metodo del prelievo di un campione ematico, effettuato senza prima aver raccolto il consenso dell’indagato e senza averlo reso edotto dell’impiego nel processo penale del campione prelevato.
Proseguiva il legale dell’imputato come da tale violazione non potesse che derivare la nullità dell’intero procedimento, data la lesione dell’elementare diritto di difesa del suo assistito.
Il processo approdava innanzi ai giudici della Corte suprema di cassazione i quali decidevano.
La questione assume un evidente rilievo pratico in relazione all’enorme numero di procedimenti promossi per i casi di guida di un veicolo con un tasso superiore al limite consentito.
Il reato applicato all’imputato si configura, inutile dirlo, nell’ipotesi di conduzione di un veicolo da parte di taluno, che, a seguito dell’assunzione di bevande alcoliche presenti un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge fissato in 0,50 g/l. Il suo presupposto fondamentale, pertanto, è una condotta del reo consistente nell’assunzione di cospicue quantità di bevande alcoliche dalle quali consegua una evidente alterazione della sua condizione psicofisica.
Tale stato, però, dovrà essere accertato attraverso una serie di mezzi previsti dalla normativa che consentano, per l’importanza della verifica dalla quale comunque si fa discendere una responsabilità di carattere penale, di salvaguardare comunque le garanzie di difesa della persona che ne è oggetto.
Tra i sistemi rientra anche quello del prelievo ematico, consistente in sintesi nell’asportazione di un campione di sangue al soggetto sottoposto a indagini, al fine di esaminarlo per poi compiere la verifica della eventuale presenza di alcol nel sangue. Tale modalità di accertamento viene utilizzata con frequenza da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, dato il basso margine di errore che lo caratterizza.
Tuttavia, il metodo per la sua natura e le sue modalità d’esecuzione, che hanno comunque per oggetto la persona fisica, presenta in maniera evidente il problema della tutela della persona che ne è oggetto.
La questione si pone in tali termini all’indagato che ne è l’oggetto: deve o meno essere riconosciuto il diritto di rifiutare di sottoporsi al prelievo?
In un solo precedente i giudici della Corte suprema hanno ritenuto necessaria la preventiva espressa informazione all’indagato dell’utilizzo del campione nel corso del processo penale, e il conseguente diritto di opporsi al prelievo.
In senso contrario, però va la giurisprudenza assolutamente prevalente, la quale sulla base della normativa vigente ritiene valido il prelievo anche in assenza di consenso, nello stesso senso si colloca anche la sentenza qui in commento.
Osservano, in particolare gli ermellini nelle decisioni che si conformano all’indirizzo prevalente, come la norma, contenuta nel codice della strada all’art 186, comma 2, lett. c) 2-bis non contenga alcun limite al compimento dell’attività di prelievo di campioni ematici.
Dall’assenza di un limite legislativo discende che l’operazione diretta ad accertare la presenza di sostanza alcoliche nel sangue dell’indagato è indiscutibilmente lecita, anche senza alcuna informazione allo stesso e senza che esso egli abbia reso alcun assenso.
Il solo caso in cui sia necessario richiedere il consenso, riguarderà le attività sanitarie necessarie al compimento del prelievo, le quali sono comunque soggette al principio generale del consenso informato.
Non solo, ma in conformità, al loro indirizzo gli ermellini, concludono la loro motivazione escludendo che anche nel caso in cui venga previsto un reato per le condotte di rifiuto del consenso all’operazione di prelievo non sia possibile rilevare alcun contrasto con il dettato costituzionale che pare perfettamente rispettato

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