Le Entrate illustrano le novità in tema di assistenza introdotte dalle ultime leggi di Bilancio

A loro il compito di attuare i piani ed erogare i servizi
di Gianpaolo Sbaraglia* * Studio legale Acta
La circolare 5/E del 2018 illustra il contenuto e la portata delle novità e delle implementazioni introdotte in tema di piani di welfare aziendale dalle leggi di Bilancio 2017 e 2018 alla legge di Stabilità 2016. Il principale chiarimento fornito dall’Amministrazione concerne il regime fiscale di deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro per l’erogazione di benefit oggetto di contrattazione collettiva di primo livello (art. 51, comma 2, lett. f), Tuir). Secondo detta norma (l’art. 1, comma 162, legge di Bilancio 2017), le opere e i servizi aventi utilità sociale possono essere introdotte anche dal Ccnl, consentendo comunque l’esclusione di detti valori dal reddito di lavoro dipendente. Secondo l’Amministrazione finanziaria, e questa rappresenta la novità, la predetta disposizione si applica con effetto retroattivo sia alle opere e ai servizi di cui lett. f) che alle «somme e valori disciplinati» dalle successive lettere f-bis) (es. frequentazione di asili nido o centri estivi, sussidi per rette scolastiche o tasse universitarie), f-ter (es. assistenza domiciliare) e f-quater) dell’art.51, comma 2, del Tuir. I costi sostenuti in relazione alle predette tipologie di benefit, aggiunge la circolare, saranno integralmente deducibili, ex art. 95 Tuir se erogati in esecuzione di un obbligo contrattuale (Ccnl) o nei limiti dell’art. 100 Tuir qualora siano erogati volontariamente dal datore di lavoro. Si segnala che i contratti collettivi di Cisal impongono ai datori che li r ecepiscono prestazioni welfare. La circolare poi si sofferma sulla nuova lettera f-quater) dell’art. 51, comma 2, Tuir che ha reso esenti ai fini Irpef i versamenti del datore di lavoro, per conto del lavoratore, in polizze assicurative extraprofessionali «long term care» e «dread disease». L’Agenzia a tal proposito indica, in assenza di riferimenti normativi, i criteri e le modalità per individuare gli effettivi beneficiari, il reale contenuto delle «gravi patologie» e le concrete caratteristiche delle prestazioni oggetto delle predette polizze. L’Agenzia, interpretando estensivamente i termini «contributi e premi» ha aggiunto altresì che la disposizione in esame trova applicazione anche alle ipotesi in cui i contributi sono versati ad enti o casse non aventi i requisiti di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 51 del Tuir, o a fondi sanitari non iscritti all’anagrafe nonché ad enti bilaterali indicati all’art. 2, comma 1, lett. h), dlgs n. 276/2003. I chiarimenti resi dall’Agenzia valorizzano il percorso intrapreso dal legislatore del 2016, diretto a coinvolgere lavoratori e datori di lavoro nella negoziazione bilaterale di piani di welfare aziendale. In quest’ottica, la circolare recepisce il ruolo centrale ormai assunto dagli enti bilaterali, i quali, interagendo pariteticamente tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, controllano e attuano i piani di welfare erogando numerosi servizi previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali la sanità integrativa. È opportuno segnalare che Enbic, anticipando il contenuto della circ., ha ampliato le proprie offerte in ambito sanitario. La circ. n. 5/E fornisce chiarimenti anche in relazione alla nuova lett- d-bis) dell’art. 51, comma 2, Tuir che ha introdotto un ulteriore benefit che può comporre un piano di welfare aziendale: l’abbonamento al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La non concorrenza di tale benefit alla formazione del reddito del dipendente è subordinata alla presenza di determinate condizioni: offerta dell’abbonamento ad una generalità o categorie di dipendenti o familiari degli stessi, purché fiscalmente a carico, fornitura di un titolo di trasporto abilitato ad eseguire un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un percorso predefinito o sull’intera rete e il possesso di documentazione attestante la spesa da parte del datore di lavoro o del lavoratore (o suo familiare).

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