L’analisi
Welfare in conversione da rettificare
di Claudio Della Monica
Welfare in conversione da rettificare. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 29 marzo 2018 (si veda ItaliaOggi del 30 marzo) contiene un errore numerico al punto 2.1.2 intitolato «sostituzione del premio di risultato con la concessione di prestiti» che di certo frena la conversione del premio di risultato detassato nei benefit di cui all’art. 51, comma 4, del Tuir. Sulla base della legge di Bilancio 2017 il dipendente può chiedere al datore di lavoro di convertire il premio di risultato anche con somme e valori quali veicoli aziendali, interessi su mutui, fabbricati in uso o comodato e viaggi gratuiti nel settore ferroviario, in luogo dei classici servizi sociali (dall’istruzione alla ricreazione, dall’assistenza sanitaria a quella sociale, dalla cura dei figli all’assistenza agli anziani) e degli altri servizi generici di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23. Dopo aver evidenziato al punto 2.1 che i suddetti benefit concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente assumendo come base imponibile agevolata il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal comma 4, l’Agenzia nei successivi punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 riporta alcuni esempi numerici al fine di spiegare come effettuare la cosiddetta «welfarizzazione» del premio. Tutto bene quando trattasi di convertire il premio con beni o servizi, meno bene quando invece la sostituzione del premio di risultato avviene con somme (concessione di prestiti, leggasi: rimborso degli interessi del mutuo). Nel primo caso, infatti, valore del benefit e base imponibile contributiva e fiscale coincidono, nel secondo no. Nell’esempio numerico del punto 2.1.2 si legge:
– Premio di risultato agevolabile 3.000
– Interessi dovuti dal dipendente in base al contratto di mutuo 4.000
– Interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto 2.000
– Interessi rimasti a carico del dipendente dopo la conversione del premio 1.000 ( 4.000 – 3.000)
– Base imponibile del benefit 500 ( 2.000 – 1.000 = 1.000 * 50%)
– Base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, 2.500 ( 3.000- 500)
Quest’ultima alinea andrebbe invece sostituita con:
– Premio residuo da assoggettare a imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, 0 ( 3.000- 3.000).
Volendo cambiare l’esempio, per una migliore comprensione:
– Premio di risultato agevolabile 3.000 (richiesta conversione parziale di 1.500)
– Interessi dovuti dal dipendente in base al contratto di mutuo 4.000
– Interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto 2.000
– Interessi rimasti a carico del dipendente dopo la conversione del premio 2.500 ( 4.000 – 1.500)
– Base imponibile del benefit = 0 ( 2.000 – 2.500 = 0)
– Premio residuo da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, 1.500 ( 3.000- 1.500).
Gli operatori potrebbero essere indotti in errore arrivando addirittura a ipotizzare che l’Agenzia di sua iniziativa abbia innalzato la soglia detassabile del premio oltre 3.000
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