Nel dlgs sui pacchetti turistici approvato mercoledì 16 maggio diritti e responsabilità

Per gli operatori scorretti sanzioni e blocco dell’attività
Pagina a cura di Cinzia De Stefanis

Dal 1° luglio 2018 maggiori diritti per i viaggiatori e più responsabilità per gli organizzatori dei viaggi. Da tale data, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, sono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20 mila euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva. Nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da 15 giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterata, la cessazione dell’attività.
La competenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative è attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
È con il decreto legislativo approvato definitivamente lo scorso 16 maggio 2018 che il consiglio dei ministri ha dato attuazione alla direttiva (Ue) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.
È prevista una disciplina dettagliata per i contenuti del contratto di «pacchetto turistico». Sono riconosciuti maggiori diritti ai viaggiatori, rispetto alla precedente disciplina, in caso di recesso, ad esempio per l’aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% e non più oltre la misura attuale del 10%.

Nuova nozione di pacchetto turistico. Cambia la nozione di pacchetto turistico. Viene eliminato il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie. Sono ricompresi infatti anche i contratti online, i pacchetti «su misura» e i pacchetti «dinamici». Alla luce di tutto ciò, sono «pacchetti turistici» le combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista. Ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti a un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di «pacchetto» o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line. Sono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione.
In presenza di pacchetti turistici, l’organizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni, più ampie rispetto alla precedente disciplina, sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti.

Maggiore responsabilità dell’organizzatore dei viaggi online. Altra importante novità della nuova disciplina è l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto stesso.
Viene, peraltro, prevista la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con il contratto di vendita di pacchetto turistico, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Di rilievo anche l’allungamento dei termini di prescrizione: tre anni per il danno alla persona e due per gli altri danni, a fronte del termine di due anni e un anno rispettivamente previsti dalla normativa precedente Si stabilisce poi una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.

Garanzie per insolvenza o fallimento

Per gli organizzatori e i venditori sono previste forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con il contratto di vendita di pacchetto turistico. I contratti di vendita di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, e il rientro immediato del viaggiatore nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rimpatrio. Un’altra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento in commento è l’introduzione della nuova categoria dei «servizi turistici collegati», consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un «pacchetto» e comportano la conclusione di contratti distinti. A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti.
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