IL VOSTRO QUESITO

Nella copertura rca è prevista responsabilità del conducente che entra (con il consenso del proprietario dell’area) in area privata carrabile con autocarro per effettuare manovra di scarico materiale danneggiando con il peso del mezzo la palladiana?

L’ESPERTO RISPONDE


1) in via preliminare occorre verificare se l’area in questione sia effettivamente area privata ad uso privato o area privata ad uso pubblico; il primo comma dell’art. 122 del Codice delle assicurazioni, infatti, recita: “1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’ assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’ articolo 2054 del codice civile e dall’ articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.”;
2) ancora alla data odierna non è stato adottato alcun “regolamento” da parte del Ministro delle attività produttiva e pertanto, per individuare se trattasi di area privata equiparata ad area pubblica, ci si riporta alla dottrina e alla giurisprudenza;
3) il Codice della strada, infatti, all’art. 2 si limita a distinguere solo le varie tipologie delle strade e tanto la Corte di Cassazione quanto il Consiglio di Stato sono del tutto concordi nel ritenere che un’area privata possa ritenersi sottoposta pubblico passaggio (e quindi equiparata ad area o strada ad uso pubblico) quando vi sia, “oltre all’intrinseca idoneità del bene, un uso ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 728 del 14/02/2012 e in tal senso anche Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 354 del 10-01- 2011 e Cassazione Civ.,Sez. II, sentenza n. 3075 del 13/02/2006 e altre). In sintesi la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la strada o l’area debba ritenersi ad uso privato qualora solo alcuni soggetti -in relazione ad un particolare rapporto giuridico (proprietario, inquilino, condomino, ecc.- possano accedervi e farne uso in forza del citato rapporto giuridico (“uti domini”), mentre deve intendersi ad uso pubblico ogni area cui possano accedere una indeterminata massa di persone (es.: area di servizio di un distributore, parcheggio di un supermercato o anche parcheggio condominiale non recintato e così intercluso al traffico veicolare, cui possano accedere una indeterminata quantità di gente (“uti cives”);
4) appunto per la difficoltà di individuare con precisione matematica le aree private ad uso esclusivamente privato da quelle private ma equiparate a quelle ad uso pubblico, che la maggior parte delle polizze assicurative della RCA estendono la garanzia assicurativa anche alle aree private ad uso privato; va però considerato che, qualora si accerti che il sinistro sia avvenuto in area privata ad esclusivo uso privato, quantunque le garanzie assicurative si intendano contrattualmente estese, non è operante la normativa sull’ assicurazione della R.C.A. obbligatoria e così l’assicuratore, in siffatti casi, è libero di eccepire anche al danneggiato ogni questione derivante dal contratto come la guida senza patente o con patente scaduta, il mancato collaudo del veicolo, l’eventuale sovraccarico del mezzo, ecc.; ciò in quanto, non essendo operanti le norme dell’ assicurazione RCA obbligatoria, non può trovare applicazione l’ art. 144 del Codice delle assicurazioni il cui secondo comma così dispone: “2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.”;
5) stando così le cose il sinistro, se derivante dalla circolazione veicolare in area pubblica o privata equiparata a quella pubblica, sarebbe risarcibile; dalla foto inviata, però, parrebbe che l’evento dannoso non sia imputabile a errore di manovra del conducente, ma piuttosto a cattiva esecuzione del massetto su cui è posizionato il pavimento in lastre di pietra nemmeno regolari, per cui -sotto il peso dell’autocarro- questo potrebbe aver ceduto. Non va nemmeno sottaciuto la responsabilità del proprietario del vialetto, che non ha avvertito e né impedito e probabilmente, anzi, ha favorito l’acceso del mezzo pesante per le operazioni di carico e scarico cui esso era deputato per cui -ex art. 1227 del Codice Civile- egli non avrebbe per ciò diritto ad alcun risarcimento.