di Debora Alberici
Stop alle sanzioni alle aziende ai sensi della «231» quando il reato contestato al manager è già prescritto. Ciò a meno che non si riesca a dimostrare un coinvolgimento diretto della società, in questo caso la responsabilità per l’infortunio al lavoratore. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22468 del 21/5/2018, ha accolto il ricorso di una snc. Il legale rappresentante dell’appaltatore era stato indagato per lesioni colpose gravissime in seguito alla caduta di un suo operaio rimasto gravemente ferito. Poi il reato si era prescritto ma comunque la società era stata sanzionata ai sensi della «231». Da qui il ricorso alla Suprema corte. La snc lo ha vinto. La quarta sezione penale ha motivato che «in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma primo, lett. b) dlgs n. 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato». Ora gli atti torneranno alla Corte d’Appello di Venezia che dovrà riconsiderare il caso alla luce del principio affermato in sede di legittimità. I giudici di merito dovranno quindi accertare la legittimità della sanzione amministrativa a carico della società. Di diverso avviso la Procura generale che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
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