La pronuncia che, accogliendo le domande delle parti civili, dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l’accertamento della responsabilità civile dell’imputato e del responsabile civile, e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati, con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all’accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del quantum, procedere a una nuova valutazione nell’ an della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto potenzialmente dannoso attribuito alla responsabilità dell’imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall’art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.

Cassazione civile sez. III, 09/03/2018 n. 5660