Normativa antiabuso a scudo delle verifiche
di Giorgio Infranca
L’eventuale riqualificazione delle polizze assistita dalle garanzie «antiabuso». La sentenza della Corte di cassazione n. 10333 dello scorso 30 aprile 2018 non innova il panorama giurisprudenziale esistente in tema di qualificazione delle polizze assicurative a contenuto finanziario. È verosimile però che, soprattutto in considerazione del clamore mediatico (probabilmente ingiustificato) che la decisione ha suscitato, l’argomento possa «stuzzicare» l’appetito dell’Amministrazione finanziaria che, in presenza dei relativi presupposti, potrebbe procedere a una riqualificazione dello strumento.
Da questo punto di vista, senza voler entrare nello stretto tema «qualificazione» che impone un esame, caso per caso, del relativo assetto negoziale, appare di fondamentale importanza comprendere in quale ambito ci muoviamo, e se, in particolare, il fenomeno possa essere ricondotto all’interposizione fittizia, inquadrabile nell’evasione, oppure se la fattispecie sia invece riconducibile a una ipotesi di elusione/abuso del diritto.
Difficilmente, soprattutto nei casi (la maggior parte) in cui sussista una gestione pienamente autonoma da parte della compagnia di assicurazione dei valori mobiliari sottostanti, l’Amministrazione finanziaria potrebbe procedere alla contestazione mediante l’istituto dell’interposizione di cui all’art. 37 comma 3 Dpr 600/1973.
Nonostante infelici prese di posizioni della Corte di cassazione, l’interposizione di cui all’art. 37 comma 3 Dpr 600/1973 si dovrebbe infatti riferire espressamente ai soli casi in cui l’interposto interviene passivamente nell’operazione; diversamente, quando l’interposto invece assume una effettiva funziona gestoria nell’operazione, il fenomeno dovrebbe essere ricondotto, qualora emerga un vantaggio fiscale indebito, a una ipotesi di abuso del diritto, oggi disciplinato dall’art. 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuenti.
La questione non è meramente formale. Qualora l’Amministrazione si muovesse (correttamente) nel campo dell’elusione/abuso, la condotta non avrebbe, in primo luogo, conseguenze penali, come espressamente previsto dal comma 13 dell’art. 10 bis, e il contribuente sarebbe inoltre assistito da importanti garanzie procedimentali, come la concreta attivazione, a pena di nullità del successivo atto, di un dialogo preventivo con l’Amministrazione Finanziaria (mediante una «richiesta di chiarimenti»), che consentirebbe di dimostrare in via preventiva l’effettiva natura del contratto stipulato.
Resta naturalmente salva la possibilità per il contribuente, nel caso in cui ritenga che lo strumento assicurativo sia stato effettivamente utilizzato in maniera distorto, di procedere alla regolarizzazione spontanea.
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