Tutti gli accorgimenti nel vademecum della direzione regionale dell’Emilia-Romagna

Ma le scuole si tutelino con assicurazioni e liberatorie
di Marco Nobilio
Acquisire le autorizzazioni dei genitori a consentire agli alunni di ritornare a casa da soli e stipulare polizze assicurative che consentano all’amministrazione di fruire effettivamente delle relative garanzie. Il monito viene dall’ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, che ha redatto un vero e proprio vademecum, corredato anche dei moduli per le autorizzazioni, ad uso dei dirigenti scolastici (nota prot. 2499 del 13 febbraio scorso). Il provvedimento è diretto soli ai presidi della regione, ma la generalità dei suggerimenti e dei riscontri normativi e giurisprudenziali ne fanno uno strumento utile per tutti i dirigenti scolastici a prescindere dalla loro collocazione territoriale.
Il documento prende le mosse dalla recente sentenza della Cassazione con la quale la Suprema corte ha condannato l’amministrazione a risarcire la famiglia di un alunno che era morto dopo essere stato investito da un autobus all’uscita da scuola. L’amministrazione ha ricordato che la condanna è stata applicata perché il regolamento di istituto prevedeva espressamente che i docenti avrebbero dovuto provvedere ad assicurare la vigilanza sugli alunni dall’uscita da scuola fino a quando sarebbero saliti sullo scuolabus. Ma ciò ha comunque destato allarme in tutto il paese e il legislatore si è risolto a adottare un provvedimento legislativo ad hoc: l’articolo 19-bis della legge 172/2017.
Con tale provvedimento è stato possibile liberare il personale docente e non docente dagli obblighi di vigilanza sugli alunni dopo l’uscita da scuola previa presentazione, da parte delle famiglie, di un’autorizzazione a consentire ai propri figli di ritornare a casa da soli, senza dovere attendere di essere prelevati dai genitori medesimi oppure da soggetti da loro delegati.
La direzione regionale, quindi ha ripercorso il processo di elaborazione dell’orientamento della Suprema corte, che ha distinto la responsabilità che deriva dall’inadempimento dell’obbligo di vigilare sugli alunni (cosiddetta culpa in vigilando) in responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) in caso di danni a terzi cagionati dall’alunno sotto la custodia del docente e in responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) che si verifica quando il danno è subito direttamente dall’alunno, sempre nel periodo in cui si trova sotto la vigilanza del docente.
L’amministrazione ha ricordato, inoltre, che la Suprema corte è costante nel ritenere che la presunzione di colpa del docente possa essere destituita solo nel caso in cui il docente sia in grado di dimostrare che il fatto sia avvenuto nonostante le precauzioni e le cautele, di ordine organizzativo e disciplinare, adottate. E che in ogni caso il docente si sia comportato usando l’ordinaria diligenza nell’adempimento della prestazione di vigilanza. L’ufficio scolastico ha ricordato, ancora, che i docenti responsabili degli inadempimenti vengono surrogati in giudizio dall’amministrazione. Che interviene per il tramite dell’avvocatura dello stato. E anche gli oneri delle eventuali condanne al risarcimento dei danni restano a carico dell’erario.
L’amministrazione, però nei casi di dolo o colpa grave, può rivalersi nei confronti dei docente tramite la Corte dei conti. E proprio per fare fronte agli oneri dei risarcimenti la direzione regionale ha raccomandato ai dirigenti scolastici di stipulare polizze assicurative che consentano effettivamente all’amministrazione di fruire delle garanzie tipiche di tali strumenti di tutela. In particolare, l’ufficio scolastico ha raccomandato ai dirigenti scolasti di assicurarsi che nella polizza venga specificato che contraente e beneficiaria debba essere «l’amministrazione scolastica per il fatto dei propri docenti, alunni ecc.».
Perché solo con tale previsione l’amministrazione può far valere in giudizio il contratto di assicurazione ed esercitare sull’assicuratore l’azione di garanzia. L’amministrazione ha raccomandato, inoltre, di considerare anche la questione dei risarcimenti in riferimento a situazioni collegate ad alunni maggiorenni. In tali casi l’ufficio ha spiegato che è necessario far inserire nelle polizze clausole che specifichino che le garanzie assicurate operino «per i danni cagionati a terzi o a se stessi dagli alunni sottoposti alla vigilanza, a prescindere dal raggiungimento della maggiore età».
La direzione regionale, infine, ha invitato i dirigenti scolastici all’inizio di ciascun anno, di proporre ai genitori che desiderano far uscire autonomamente il figlio da scuola, la firma di una dichiarazione di autorizzazione nella quale, sulla base di una serie di circostanze relative al minore ed al suo rapporto con la scuola (per esempio, l’ubicazione della scuola rispetto all’abitazione e l’effettuata verifica che il figlio sia in grado di compierlo da solo), questi si assumono la responsabilità in ordine all’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. La nota reca in allegato anche i moduli per le autorizzazioni.
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