GIURISPRUDENZA

Autori: Laura Opilio e Luca Odorizzi
ASSINEWS 297 – maggio 2018

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 19 aprile 2018 n. 9666, ha avuto modo di affrontare, con rigore e chiarezza sistematica, la tematica della mala gestio. In particolare, la sentenza in commento distingue, in ragione della capienza del massimale, tre ipotesi da cui discendono conseguenze diverse sul piano della responsabilità dell’assicuratore.

Premessa: la mala gestio

Ai sensi dell’art. 1917 c.c. l’assicuratore della responsabilità civile assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato dalle pretese risarcitorie del terzo danneggiato. L’assicuratore è dunque tenuto a curare adeguatamente gli interessi dell’assicurato, manlevandolo dalle conseguenze pregiudizievoli di un fatto da lui commesso.
Quando la compagnia si rende inadempiente agli obblighi di buona fede, correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto, trascurando gli interessi dell’assicurato, può rispondere nei confronti di quest’ultimo per mala gestio c.d. propria.

Esempi ricorrenti di mala gestio consistono nell’ingiustificata omissione del pagamento dell’indennizzo oppure nel rifiuto di concludere con il terzo danneggiato una transazione vantaggiosa o ancora nella gestione della lite per conto dell’assicurato in maniera pretestuosa, temeraria o gravemente negligente.

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