Emilio Girino, Studio Ghidini Girino E Associati

«Potrebbero aprirsi nuovi scenari di contenzioso in cui la consulenza tecnica informatica diverrebbe protagonista», spiega Emilio Girino, partner dello Studio Ghidini Girino e Associati. «Fra i vari obblighi imposti da Mifid2 ai gestori di sistemi di negoziazione algoritmica v’è anche la resilienza del sistema e la sua dotazione di soglie e limiti atti a evitare ordini erronei o disordini di mercato. Se l’ordine non parte, parte male o viene altrimenti mal gestito dal sistema e se l’intermediario nega che si tratti di un problema informatico, solo un Ctu potrà dare una risposta precisa. Insomma, si potrebbe essere ad un mutamento dell’approccio tradizionale, basato sulla responsabilità diretta dell’intermediario per un comportamento specifico ad un giudizio basato sulla violazione dei doveri di approntamento di un sistema efficiente.
Domanda. Cambia dunque la responsabilità degli intermediari?
Risposta Uno dei maggiori problemi riscontrati nella vigenza della normativa precedente è stata la profilazione della clientela attraverso procedure eccessivamente automatizzate, ritenute anche dall’Esma inadeguate allo scopo.
Se dall’automazione della profilazione si passasse all’automazione del consiglio di investimento, gli obiettivi di Mifid2 risulterebbero seriamente a rischio. La nuova disciplina pone un forte accento sulla necessità di un’adeguata preparazione tecnica e conoscitiva del personale addetto alla vendita e del consulente finanziario. La «robotizzazione» della consulenza tuttavia non inciderebbe sulla regola di fondo. Anche in questo caso potrebbe assistersi ad uno spostamento dell’asse di valutazione legale: dalla censura del singolo consiglio inadeguato alla censura di inadeguatezza dell’impostazione dei sistemi, ma con rischi di ricadute «allargate» per gli intermediari.

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