Sono indennizzabili dall’INAIL tutte le malattie di natura fisica o psichica, anche se non comprese tra quelle tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni.

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2018 n. 5066