Nei reati colposi l’elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione di regole cautelari idonee a tal fine, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato.

La violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento non sono, pertanto, sufficienti per fondare l’affermazione di responsabilità, giacché occorre anche, chiedersi, necessariamente, se l’evento derivatone rappresenti o no la concretizzazione del rischio che la regola stessa mirava a prevenire, difettando l’evitabilità e quindi la colpa quando l’evento si sarebbe verificato anche qualora il soggetto avesse agito nel rispetto delle norme cautelari.

La Corte territoriale ha argomentato sulla appropriata metodologia di calcolo adottata dal perito, il quale aveva tenuto conto del maggior tempo a disposizione del conducente dell’autocarro, in caso di velocità inferiore, per percepire il pericolo ed adottare le conseguenti ed adeguate contromisure, e spiegato le ragioni per le quali non era invece condivisibile quanto sostenuto dal consulente della difesa, che non aveva effettuato i propri calcoli secondo i comuni parametri, costituiti dalla distanza alla quale era avvenuto l’avvistamento e la percezione del pericolo (secondo dati noti) e lo spazio necessario ad una determinata velocità per fermarsi prima di giungere al punto d’urto.

La Corte di merito ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento circa la evitabilità dell’evento in caso di rispetto del limite di velocità e di una condotta di guida adeguata alla pericolosità del luogo (intersezione con altra strada con linea continua di mezzeria, presenza di un centro commerciale sulla sinistra) e alla presenza dello stesso ciclista che precedeva l’autocarro dell’imputato, costituente situazione di potenziale pericolo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 7 marzo 2018 n. 10378