La regola dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro – e del suo superamento solo in presenza di illiceità penale – non vale per il danno che esula ab origine dalla copertura assicurativa INAIL -c. d. danno complementare, definito pure differenziale qualitativo- come

  • il biologico temporaneo
  • il biologico in franchigia -fino al 5%-
  • il patrimoniale in franchigia -fino al 15%-
  • il morale
  • e i pregiudizi esistenziali
  • il danno tanatologico o da morte iure proprio e/o iure successionis
  • la personalizzazione o ricadute soggettive del danno biologico.

Per ottenerli il lavoratore o suoi eredi possono agire nei confronti del datore secondo il diritto civile, azionando anche una domanda per responsabilità contrattuale -oltre che extracontrattuale-; avvalendosi quindi se del caso dell’inversione dell’onere della prova della colpa della responsabilità contrattuale ex artt. 2087 e 1218 c.c.

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2018 n. 4972