di Stefano Manzelli
Non è più automatica la condanna per uno dei reati previsti dal Testo unico sugli stupefacenti e la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 del codice stradale. Dipende da come si è comportato il soggetto e quanto è attuale la sua pericolosità sociale specialmente alla guida di un veicolo a motore. Lo ha chiarito il Ministero dell’interno con la circolare n. 5210 del 28 marzo 2018. La Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 9 febbraio ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 120 del cds nella parte in cui prevede un automatismo tra condanna per reati ex artt. 73 e 74 del dpr 309/1990 e revoca della licenza di guida. Il Viminale ha quindi diramato istruzioni ad hoc. La revoca della patente per affari di droga dovrà essere valutata volta per volta, specifica la circolare. Solo dopo avere verificato con precisione l’attualità della pericolosità sociale del soggetto. Che magari si è contraddistinto in precedenza per aver commesso reati in materia di stupefacenti utilizzando veicoli o creando incidenti. Ma in ogni caso occorrerà motivare adeguatamente ogni singolo provvedimento, conclude la nota. Verificando anche il provvedimento di condanna.
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