In materia di legittimazione a proporre querela per il reato previsto dall’art. 642 cod. pen. -fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona- il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce.

Più in generale si ritiene che il soggetto titolare del diritto di querela deve essere individuato in colui che subisce la lesione dell’interesse penalmente protetto.

Possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto.

Nel caso previsto dall’art. 642 cod. pen. l’interesse protetto è la genuinità dei rapporti assicurativi, essendo punita ogni attività fraudolenta finalizzata a ottenere un vantaggio patrimoniale derivante da un contratto di assicurazione.

L’art. 642 cod. pen. è, infatti, un reato pluri/offensivo diretto alla tutela, fra l’altro, del patrimonio degli enti assicuratori, ed è un delitto a consumazione anticipata in quanto prescinde dall’effettiva riscossione dell’indennizzo.

Di conseguenza, soggetti passivi del reato vanno ritenute sia la Compagnia gestionaria del sinistro, sia quella Debitrice perché entrambe, in quanto parti coinvolte direttamente – seppure con ruoli diversi – nella richiesta di liquidazione del sinistro a seguito e per effetto della denuncia, hanno interesse alla corretta gestione del medesimo e a non vedere depauperato – sebbene in diversa misura – il proprio patrimonio da false denunce.

In particolare, la Compagnia gestionaria del sinistro deve ritenersi legittimata a proporre querela in proprio perché è ad essa che la falsa denuncia è inoltrata, è essa che deve istruire la pratica ed è essa che deve liquidare il danno ferma la successiva regolazione con l’impresa debitrice ex art. 149, comma terzo del d.lgs. 209/2005.

Peraltro, nonostante la successiva regolazione, sulla base del suddetto meccanismo, la Compagnia gestionaria, subisce comunque un danno diretto perché il meccanismo di compensazione -nei confronti della società debitrice- che si attiva una volta che la gestionaria abbia liquidato il danno, da una parte, non tiene affatto conto dei costi di apertura e gestione della pratica di sinistro, nonché delle relative attività istruttorie che restano a completo carico della gestionaria, senza riconoscimento alla stessa di alcun rimborso e, dall’altra, alla società debitrice viene addebitato un importo predeterminato, parametrato forfettariamente alle somme liquidate dalla società gestionaria a titolo di risarcimento del danno, ma non corrispondente al quantum erogato in concreto.

Se così è, la persona offesa del reato previsto dall’art. 642 c.p. non è solo l’assicurazione che è tenuta al rifondere il danno, ma anche quella alla quale viene immediatamente rivolta la richiesta di risarcimento salva la successiva regolazione dei rapporti tra Compagnie assicuratrici: pertanto nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, non si rileva alcun vizio inerente la procedibilità.

Cassazione penale sez. II, 14/02/2018 n. 9506