REPUTAZIONE/ La Cassazione

di Federico Unnia
«Il danno non patrimoniale» da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse in sé (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire. È questo il principio che la Corte di cassazione ha stabilito con la recente ordinanza del 16 aprile 2018 n. 9385 nell’ambito di un procedimento che riguardava la presunta lesione della reputazione subita da un soggetto il quale, nell’abito di un’operazione di finanziamento per l’acquisto di un bene informativo, finanziamento in realtà non intervenuto, aveva scoperto che il suo nominativo era stato segnalato alla banca dati privata Crif – diffuso sistema di informazioni creditizie – per non aver pagato delle rate di mutuo. Nel primo grado, riconosciuto che nessuna cifra era stata erogata a titolo di mutuo, era stata rigettata la richiesta di risarcimento per il danno subito con l’iscrizione suddetta. Posizione ribadita dalla Corte di appello, da cui prendeva poi corpo il ricorso in cassazione. Secondo i supremi giudici, poiché l’indebita iscrizione del nominativo nella banca dati dei cattivi pagatori era conseguenza di un disguido ad essa non imputabile «il danno non patrimoniale» da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, non coincideva con la lesione dell’interesse (non è in re ipsa) e, pertanto, doveva essere provato da chi chiede il relativo risarcimento. Questo anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire essendo stato chiarito che, «in materia di responsabilità civile… è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificarsi con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine». Il ricorrente, secondo la Cassazione, si sarebbe limitato ad insistere sul danno in re ipsa, anziché impegnarsi a fornire la prova, anche presuntiva, del danno ingiusto che afferma di avere subito.

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