IL VOSTRO QUESITO

Ho in corso 2 polizze incendio a premio unico stipulate dalla ditta XXX il 31.12.2011 e scadenti il 31.21.2021 legate a 2 mutui su 2 cespiti diversi contratti con la stessa Banca che iscrive la giusta ipoteca sugli immobili.
La ditta XXX ottiene un rifinanziamento dei mutui scadenti il 31.12.2027 concordando un nuovo tasso e deve incassare la differenza del prestito.
Si stipula un nuovo contratto di mutuo con la stessa Banca, estinguendo il vecchio e contestualmente erogando il nuovo rimanendo inalterate le ipoteche e le somme assicurate sugli immobili.
La Banca chiede che i vincoli apposti in polizze vengano prorogati di altri 6 anni ovvero fino dal 31.12.2021 al 31.12.207 restando invariate le somme e le condizioni.
Emetto le appendici di polizza da cui scaturiscono 2 premi da pagare per gli ulteriori 6 anni di proroga per un totale di 10.993,36.
Sono a precisare che le polizze in essere non contengono solo la garanzia del rischio base (incendio fulmine e scoppio), ma anche il ricorso terzi da incendio.
A questo punto esce il broker di turno che si rivolge al mio cliente e gli comunica di farsi rimborsare dalla compagnia il premio residuo fino alla scadenza delle polizze in quanto il mutuo è stato estinto con un rimborso del premio per entrambe per un totale di euro 6.757,00, egli emetterà nuove polizze per un totale di euro 10.700; pertanto l’operazione al cliente sarà costata solo 4.236,36.
Il broker invoca il reg. ISVAP n. 35 del 2010 art. 49.
Questo caso credo non rientri in quelli previsti dall’art, 49, né nelle clausole dei miei contratti è contenuta la clausola di rimborso del premio in caso di estinzione.

L’ESPERTO RISPONDE


Poiché i vecchi mutui sono stati estinti, in merito l’art. 49 del Regolamento ISVAP 35/2010 (antecedente alla stipula delle 2 polizze) dispone che:
“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”.
Lo stesso concetto è ribadito dall’art. 22 della Legge 221/2012 ai commi 15-quater e 15-quinquies.
Il rimborso andrà effettuato al netto delle spese amministrative e delle imposte.

Riteniamo dunque legittima la richiesta del broker per conto del suo cliente.