La Cassazione delimita ancora i casi di responsabilità derivante dai beni in custodia

Il condominio non ha colpe per fatti addebitabili a terzi
Pagine a cura di Gianfranco Di Rago
Il condomino che scivola sulle scale a causa di una macchia di olio non deve essere risarcito dal condominio, trattandosi di un fatto che esula dalla responsabilità di quest’ultimo e non può essere né previsto né evitato. Questa la decisione della Corte di cassazione contenuta nella recente sentenza della terza sezione civile n. 10154 dello scorso 27 aprile 2018.
Il caso concreto. Nella specie un condomino aveva chiamato in giudizio il proprio condominio, in persona dell’amministratore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di una brutta caduta rimediata cadendo sulle scale a causa della presenza di sostanze oleose presenti sul pavimento. Il condominio si era però costituito nel procedimento per contestare la fondatezza della domanda e, in ogni caso, aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare a sua volta in giudizio la propria compagnia assicuratrice per essere manlevato in caso di condanna. L’autorizzazione alla chiamata del terzo era stata concessa e la compagnia assicuratrice, nel costituirsi nella causa, si era associata alla richiesta di rigetto della domanda di risarcimento, deducendone l’infondatezza. Il tribunale, istruita la causa, aveva quindi respinto la domanda del condomino attore, compensando tuttavia fra le parti le spese di lite. Quest’ultimo aveva quindi provveduto ad appellare la sentenza, riproponendo la propria richiesta di risarcimento e nel giudizio di secondo grado avevano provveduto a costituirsi sia il condominio che la compagnia assicuratrice. Anche la Corte di appello aveva però giudicato infondata detta domanda e aveva condannato l’appellante al rimborso alle parti appellate delle spese di quel grado del giudizio. Di qui la decisione del condomino di presentare ricorso in Cassazione. Dinanzi alla Suprema corte aveva quindi resistito con controricorso il solo condominio, mentre la società di assicurazioni non aveva svolto attività difensiva.
La responsabilità derivante dai beni in custodia. Con riguardo ai beni comuni è il condominio, in persona del suo amministratore, a dover vigilare sul relativo stato di manutenzione, essendone custode. Per tale motivo l’amministratore è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché detti beni non rechino pregiudizio ai condomini e ai terzi. In caso contrario, il condominio risponde dei danni che ne siano derivati. Il fondamento giuridico di tali conclusioni si rinviene nell’art. 2051 c.c., in base al quale «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Dunque l’origine di tale responsabilità è da individuarsi nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, abbia un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all’obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha quindi avuto modo a più riprese di circoscrivere i contorni di tale forma di responsabilità. In primo luogo, essa ha natura extracontrattuale e incombe sull’intera compagine condominiale, anche se l’amministratore che si sia disinteressato della gestione dei beni comuni può incorrere a sua volta in responsabilità contrattuale nei confronti del condominio. In base all’art. 20151 c.c. grava quindi sul custode del bene una presunzione di responsabilità che ammette una prova liberatoria limitata alla dimostrazione del caso fortuito. Ai fini del riconoscimento della responsabilità non è necessario che il bene sia di per sé pericoloso, ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa e il danno, che la stessa abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o statica, ovvero, per effetto di concause umane o naturali. Vista la presunzione di responsabilità in capo al condominio prevista dall’art. 2051 c.c., in casi del genere il soggetto danneggiato può ottenere il risarcimento per il danno subito limitandosi a provare il pregiudizio subito, il nesso tra quest’ultimo e il bene che lo ha prodotto, nonché il rapporto di custodia tra detto bene e il condominio. La compagine condominiale, viceversa, andrà esente da responsabilità soltanto ove riesca a provare che il danno non è stato causato da un bene comune dell’edificio oppure che ricorra un caso fortuito, da individuarsi in un evento assolutamente imprevisto o imprevedibile, che sia stato di per sé idoneo a produrre l’evento lesivo. Tra i fattori aventi efficacia scriminante, in quanto fanno venire meno la responsabilità del condominio, rientrano anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La decisione della Suprema corte. Nel caso in questione la Cassazione ha quindi dovuto fare governo dei principi sopra sommariamente riassunti per decidere sul ricorso al quale entrambi i giudici di merito dei gradi precedenti avevano negato la richiesta di risarcimento. Nella specie il condominio aveva sempre disconosciuto la propria responsabilità in relazione al sinistro occorso al proprio condomino per il fatto che lo stesso danneggiato aveva allegato la circostanza che la caduta, per quanto avvenuta sulle scale, quindi su un bene di indubbia natura condominiale, fosse stata causata dalla presenza su di esse di una sostanza oleosa sulla quale il medesimo era scivolato. Sia il tribunale che la Corte di appello avevano quindi valorizzato questa circostanza al fine di escludere la responsabilità da custodia del condominio. Nel proprio ricorso in Cassazione il danneggiato si era lamentato proprio di questo, contestando il fatto che i giudici di merito, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie nella cornice normativa di cui all’art. 2051 c.c., avessero motivato la convinzione che il custode del bene avesse fornito la prova del caso fortuito semplicemente rinviando all’assenza di colpa in capo al medesimo, quindi assegnando rilevanza all’elemento soggettivo la cui valutazione, al contrario, non avrebbe rilevanza nella forma di responsabilità indicata dalla predetta disposizione codicistica, comunemente ritenuta oggettiva. In altri termini, il condomino danneggiato aveva contestato che i giudici di primo e secondo grado avessero dato per buone le difese svolte dal condominio il quale, evidenziando come sulle scale fosse stato previsto un servizio continuativo di pulizia con cadenza bisettimanale, non poteva essere ritenuto responsabile della presenza su di esse della sostanza oleosa. La Corte di appello, infatti, aveva ritenuto inesigibile «un differente comportamento da parte del condominio, il quale altro non poteva fare se non apprestare un servizio continuativo di pulizia con cadenza, non incongrua, settimanale». Ad avviso del danneggiato il giudice di secondo grado avrebbe dovuto non ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul condominio in relazione alla sussistenza del caso fortuito, non potendo assumere alcun rilievo l’assenza di colpa ai fini della responsabilità del custode, per come delineata dall’art. 2051 c.c.. La Suprema corte ha evidenziato come la Corte di appello avesse chiaramente ritenuto che l’evento lesivo fosse interamente ascrivile al fatto del terzo, in quanto unica causa della caduta del condomino sulle scale. Al riguardo i giudici di legittimità hanno ritenuto corretto l’iter motivazionale seguito dai giudici di secondo grado, i quali avevano ritenuto certa, seppure sulla base di un ragionamento presuntivo, l’addebitabilità a un terzo della presenza della sostanza oleosa sulla scala. In altri termini, essendo pacifico tra le parti in causa che l’incidente fosse avvenuto a causa della predetta macchia di olio, la Cassazione ha ritenuto corretta la presunzione che la presenza della stessa sulle scale fosse imputabile all’operato di un soggetto terzo rispetto al condominio, circostanza che correttamente doveva essere inquadrata come caso fortuito, con conseguente assenza di responsabilità in capo a quest’ultimo. La Suprema corte ha anche chiarito come in casi del genere non costituisca ostacolo all’accertamento del caso fortuito il fatto che il terzo al quale sia imputabile l’evento dannoso non possa essere identificato, poiché la fattispecie rimane comunque di per sé connotata dai caratteri di imprevedibilità e inevitabilità che giustificano l’applicazione della scriminante.

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