Il vuoto normativo dopo l’abolizione del dm 123 del 2004, specialmente per la polizza dei progettisti dipendenti della Stazione appaltante

di Sonia LAzzini

L’argomento verrà approfondito qui:

WORKSHOP

Una nuove consultazione on line dell’ANAC risultano particolarmente interessanti per il mondo assicurativo degli appalti pubblici:

Bando-tipo n. 3 – Schema di disciplinare di gara per l’affidamento, con procedura aperta, di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Si legge nel bando tipo n. 3 relativamente alla GARANZIA PROVVISORIA:

Nel caso in cui l’appalto comprenda esclusivamente di servizi di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento e compiti di supporto al RUP, la garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.

o in alternativa, nel caso in cui l’appalto comprenda anche servizi diversi da quelli indicati all’art. 93, comma 10, sostituire il testo precedente con quanto segue.

L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a ………………….[2%, ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice, dell’importo posto a base di gara esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento, supporto al RUP] e precisamente di importo pari ad € …………………….., salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice

NELLA NOTA ILLUSTRATIVA SI RICORDA CHE:

“Quanto al contenuto della polizza fideiussoria, si rammenta che l’art. 93, comma 8bis del Codice, come modificato dal decreto correttivo 56/2017, stabilisce che le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 ossia agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A tale riguardo è stato adottato il d.m. 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, che stabilisce i suddetti schemi tipo.

Tale Regolamento ha abrogato i precedenti schemi di polizza tipo contenuti nel d.m. n. 123 del 12 marzo 2004 (che trovavano la loro fonte nella l. 109/1994 e nel dpr 554/1999).

Pertanto, tutti i bandi pubblicati successivamente all’entrata in vigore di detto Regolamento (25 aprile 2018), dovranno prevedere, per la presentazione delle garanzie, il richiamo ai modelli ed agli schemi ivi allegati”.

Si legge nel bando tipo n. 3 relativamente alla POLIZZA DEL PROGETTISTA:

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.

La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del ………….. [la stazione appaltante indica: progetto definitivo e/o esecutivo] che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi

NELLA NOTA ILLUSTRATIVA SI RICORDA CHE:

“Con l’entrata in vigore dell’art. 3, co. 5 lett. e) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 conv. in l. 148/2011, è stato introdotto l’obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare un’assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale.

Analogamente, l’art. 24, comma 4 del vigente Codice impone ai professionisti di munirsi di apposita copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Stante pertanto l’obbligo generalizzato di copertura assicurativa derivante dalle suddette norme, non è più prevista la stipula della specifica polizza cd. Merloni.

Tuttavia, tenuto conto della responsabilità del progettista di cui all’art. 106, commi 9 e 10, la polizza di cui all’art. 24, comma 4 del Codice deve coprire “anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi”

Le stazioni appaltanti, di conseguenza, al momento della stipula del contratto, verificano che la copertura presentata dal contraente copra anche i suddetti rischi”.

Nulla sull’obbligo assicurativo delle Stazioni appaltanti nei confronti dei propri progettisti.