di Carlo Giuro
La cessione del quinto tende sempre più a una maggiore trasparenza grazie a specifiche iniziative di autoregolamentazione da parte delle Associazioni di categoria e delle Associazioni dei consumatori, incentivate dalle Autorità di vigilanza. La domanda sorge allora spontanea: come si atteggiano i fondi pensione con riferimento alla cessione del quinto?
È utile in premessa un breve riepilogo dei tratti che caratterizzano tale tipologia di concessione, inizialmente riservata ai soli dipendenti pubblici e da circa una decina d’anni rivolta anche ai dipendenti privati e ai pensionati. Dal punto di vista tecnico si tratta di un prestito non finalizzato in cui i pagamenti delle rate avvengono tramite la trattenuta di una parte, non eccedente un quinto, dello stipendio o della pensione, da parte del datore di lavoro. Il contratto di prestito stipulato, prevede il versamento di un importo pari alla somma del quinto dello stipendio mensile, moltiplicato per il numero di mesi e di anni di durata del contratto, dedotti l’interesse computato anticipatamente, un insieme di commissioni e provvigioni e il valore del premio per l’assicurazione obbligatoria contro il rischio morte e perdita d’impiego.
In caso di insolvenza e incapienza della copertura assicurativa l’ente finanziatore ha comunque il diritto di trattenere in tutto o in parte il tfr cumulato. La durata del contratto di prestito non può superare i dieci anni. Andando più specificamente al rapporto con la previdenza complementare va ricordato come le chiavi di lettura sono fornite dagli Orientamenti Covip. Partendo dalla destinazione del tfr la Covip pone in evidenza come la cessione in garanzia del tfr non può considerarsi pregiudizievole al diritto del lavoratore di aderire a previdenza complementare e di conferirvi il tfr, sia in forma esplicita che tacita. Vanno però valutate da parte del potenziale aderente le possibili implicazioni derivanti dall’applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento. Per quel che riguarda le prestazioni si ritiene che rendita e capitale erogati da un fondo pensione o pip risultano cedibili nella misura di un quinto al netto delle ritenute fiscali e del trattamento minimo Inps. Identico ragionamento può essere condotto per le anticipazioni per spese sanitarie. Le somme a titolo di anticipazione non sono infatti assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, tranne quelle relative alle spese sanitarie, cedibili solo nella misura del quinto (al pari delle prestazioni). Viene allora ammessa dunque la facoltà dell’iscritto di impegnarsi contrattualmente verso l’istituto mutuante a non richiedere anticipazioni, con l’eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie, in relazione alle quali l’impegno potrà riguardare unicamente la quota disponibile dall’iscritto, vale dire il quinto dell’ammontare dovuto dal fondo. Per evitare però che un simile impegno possa risultare eccessivamente oneroso l’impegno a non chiedere anticipazioni non può valere in termini assoluti ma solo con riferimento all’ammontare del prestito contratto e, progressivamente, man mano che viene rimborsato ratealmente, riferirsi al solo debito residuo.
Procedendo poi alla disamina della fase di cessazione del rapporto di lavoro vanno analizzati due casistiche. In primo luogo con il riscatto da parte del lavoratore al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa previdenziale, il fondo pensione dovrà chiedere all’istituto mutuante il benestare alla liquidazione (per verificare che il debito sia o meno stato estinto) o, in alternativa, l’iscritto stesso, in sede di presentazione della richiesta di riscatto, potrà presentare il benestare della società alla liquidazione.
Anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la procedura è simile. Nel caso in cui il credito non sia stato estinto, essendo le prestazioni pensionistiche sottoposte agli stessi limiti di cedibilità delle pensioni di base, la forma pensionistica complementare, può liquidare all’istituto mutuante il quinto della prestazione in capitale, in rendita o di entrambe le formule, fino alla soddisfazione del credito residuo. (riproduzione riservata)
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