La legge sulla Concorrenza prevede sconti obbligatori se il contraente accetta clausole anti-frode. Si tratta di clausole mirate a scongiurare comportamenti dolosi in danno dell’assicurazione. Il primo caso è quello della ispezione del veicolo, prima della firma della polizza. La compagnia ha la possibilità di schedare le condizioni del veicolo, così da evitare speculazioni. Le spese dell’ispezione sono a carico della compagnia assicuratrice. Il secondo caso è quello della scatola nera, da installarsi o già presente sul veicolo. Il dispositivo consente di registrare le informazioni sulla dinamica dei sinistri e quindi evita possibili ricostruzioni artefatte ai danni delle compagnie.

Il terzo caso è quello della installazione di dispositivi elettronici che impediscono l’avvio del veicolo se si riscontra in capo al guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti del codice della strada. Lo sconto deve essere significativo: sarà l’istituto di vigilanza a definire i criteri di determinazione. Sconti maggiorati nelle aree geografiche caratterizzate da maggiore sinistrosità. Pesanti le sanzioni in caso di violazione o elusione dell’obbligo di garantire la scontistica: si rischia fino a 80 mila euro, oltre la riduzione del premio a quanto spettante. I costi dell’installazione degli apparati, che danno diritto alle riduzioni, sono a carico delle imprese di assicurazione.

Ancora, il ddl Concorrenza prevede che al verificarsi di un sinistro, qualora l’assicurato accetti l’installazione di uno dei dispositivi anti frode, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

Black box e prove in giudizio. Le registrazioni delle scatole nere fanno prova in giudizio, salvo prova della manomissione o del mancato funzionamento. Il ddl fa divieto all’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto da parte dell’assicurato, la riduzione del premio salta e non è applicata per la durata residua del contratto. L’assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata, salve le eventuali sanzioni penali per truffa o altre ipotesi di reato.

Privacy. La scatola nera raccoglie informazioni. Il ddl prescrive che i dati siano trattati dall’impresa di assicurazione nel rispetto del codice della privacy. L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati. Salvo consenso espresso dell’assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all’impresa di assicurazione, e ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi anti frode al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
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