IL VOSTRO QUESITO

Buongiorno volevo porvi alcune informazioni in merito allo scioglimento del mandato come subagente per fatto imputabile all’agente:
1) l’indennità di cessazione del rapporto è dovuta solo in caso di incremento annuale dei volume dei premi?
2) l’agente chiede il rapporto di agenzia senza dare preavviso al subagente. Sulla lettera di conferimento di incarico viene indicato che ciascuna delle parti in caso di scioglimento del rapporto occorre inviare una comunicazione entro due mesi dalla effettiva chiusura del rapporto.
Inoltre sempre in un articolo della lettera di conferimento di incarico viene disciplinato che la parte che recede dal contratto senza dare il preavviso di 2 mesi deve corrispondere all’altra parte un’indennità sostitutiva.
Su quale base economica viene quantificata questa indennità sostitutiva?

L’ESPERTO RISPONDE


Esaminata la copia del contratto di subagenzia trasmessoci rispondiamo ai vari quesiti propostici:
A) Indennità di cessazione dal rapporto: secondo quanto previsto dall’art. 8, primo comma, del contratto tale indennità è prevista soltanto nel caso in cui il subagente abbia procurato nuovi clienti ed abbia sviluppato affari in modo da incrementare annualmente il volume dei premi.
B) Preavviso ed indennità sostituitiva: l’art. 7 del contratto prevede che nessun preavviso è dovuto al subagente dall’agente nel caso di sua cessazione per qualsiasi causa dal rapporto di agenzia con l’impresa di assicurazioni.
C) Criteri di determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso: premesso che non esiste un contratto collettivo che disciplina i rapporti di subagenzia di assicurazioni, la giurisprudenza ha spesso preso spunto per risolvere le controversie fra subagente ed agente di assicurazioni dall’Accordo Nazionale Agenti regolante il rapporto fra costoro e le imprese di assicurazioni, adottando in generale valori economici inferiori rispetto a quelli ivi previsti.
Ciò detto, riteniamo che il contratto di subagenzia trasmessoci in copia contenga condizioni normative ed economiche probabilmente censurabili sul piano della legittimità. Perciò, nel caso in cui non riesca ad addivenire ad un accordo transattivo accettabile, Le consigliamo di consultare un avvocato, considerato anche che l’agente nella mail, con la quale la informa della sua cessazione del rapporto di agenzia con la compagnia, le dà atto della fattiva collaborazione con lei intercorsa.