IL VOSTRO QUESITO

In una polizza di responsabilità civile verso terzi precisamente per l’attività di un’impresa edile è prevista la regolazione del premio, parametro di calcolo il fatturato: l’agenzia non invia la comunicazione all’assicurato per la regolazione del premio assicurato; in caso di sinistro la compagnia paga o può rifiutarsi di pagare il sinistro?

L’ESPERTO RISPONDE


Bisogna innanzi tutto premettere che non sussiste alcun obbligo da parte della compagnia e/o dell’agenzia, per le polizze basate su parametri variabili con un premio minimo da versare in via provvisoria e anticipata e regolazione sulla base del consuntivo, di inviare la comunicazione all’assicurato per la regolazione del premio.
Molte compagnie, in particolare per le polizze RC, basate su un parametro variabile (fatturato, mercedi, numero degli addetti ecc.) continuano ad utilizzare nelle condizioni Generali di Assicurazione la formula per cui la mancata comunicazione da parte dell’assicurato del consuntivo annuale e del successivo pagamento della regolazione, comporta la sospensione della copertura fino al momento dell’incasso di detta regolazione (mentre il premio eventualmente pagato per la nuova annualità viene imputato in acconto della dovuta regolazione). In tale situazione l’assicuratore rifiuta di pagare il sinistro.
La ratio della condizione, ovvero il principio che ne rappresenta l’idea, è quella di permettere di regolare il premio in relazione all’effettivo rischio dell’assicuratore al fine di preservare il principio di corrispettività delle prestazioni alle quali sono chiamati l’assicurato e l’assicuratore.
Tale posizione è stata suffragata per oltre 30 anni da diverse sentenze della Cassazione, ma con la sentenza n.3370 del 18 febbraio 2005 è stato inaugurato un nuovo filone interpretativo, finalizzato a scalfire l’incondizionata legittimità ed efficacia della clausola di regolazione del premio e del diritto di sospensione, ivi contemplato, a favore dell’assicuratore.
La SC ritiene che due previsioni (codicistica e pattizia) «siano diverse e non riconducibili ad unità, posto che l’art. 1901 c.c. eloquente fin dalla rubrica (mancato pagamento del premio) dispone, con assoluta chiarezza, la sospensione dell’assicurazione solo se il contraente non paga il premio o la prima rata del premio stabilita nel contratto oppure se alle scadenze convenute non paga i premi successivi».
Viceversa, nella clausola di regolazione, un premio, nella parte fissa e invariabile, viene sin da subito pagato (anzi anticipato) e tale circostanza ostacola l’applicazione dell’art. 1901 c.c. ed anzi quel premio iniziale potrebbe, per usare le parole della Corte, da «provvisorio, assumere carattere definitivo allorquando in seguito alle debite comunicazioni, non sia da operare alcun conguaglio, per essere rimasti invariati gli elementi in base ai quali venne conteggiato il premio indicato in polizza».
Successivamente con la sentenza n. 4631 del 28 febbraio 2007 delle sezioni unite, partendo dal fatto che la clausola di regolazione secondo l’art. 1901 c.c. non terrebbe conto «dell’indiscutibile vantaggio che entrambe le parti del contratto ricavano dalla clausola di regolazione del premio», si sancì che, perché sia strumento di tutela per assicurato e assicuratore, la clausola dev’essere interpretata in modo autonomo rispetto alle due obbligazioni principali afferenti, l’una, al pagamento del premio, l’altra, alla sopportazione del rischio.
Tenuto conto che la regolazione può essere sia passiva che attiva la SC ha affermato che l’assicuratore in tanto potrà rifiutare l’indennizzo, solo in quanto l’inadempimento dell’assicurato risulti di non scarsa importanza come espressamente previsto dall’art. 1456 c.c. alla stregua del principio di buona fede.
In conclusione, al di là di quanto stabilito nelle condizioni di polizza (adeguate o meno secondo la sentenza), solo se l’entità della mancata regolazione è significativa tanto da squilibrare il rapporto sinallagmatico tra premio dovuto e prestazione garantita dalla compagnia, quest’ultima può rifiutare di pagare l’indennizzo o comunque applicare la regola proporzionale.