Certificazione Anac rilasciata su richiesta degli operatori
Pagina a cura di Andrea Mascolini

Il rating di impresa negli appalti pubblici non sarà più obbligatorio, ma diventerà elemento premiale valutabile in sede di gara, svincolato dal rating di legalità e applicabile a tutti i contratti (lavori, forniture e servizi); rimessa all’Anticorruzione la definizione degli elementi qualificanti il rating. Sono queste le importanti modifiche contenute nell’articolo 52 del decreto correttivo del codice dei contratti pubblici (dlgs n. 56/2017), che ritoccano sensibilmente la disciplina prevista dall’articolo 83 del codice dei contratti in tema di rating di impresa (requisiti reputazionali dell’impresa e i criteri di valutazione degli stessi, ndr).

Le modifiche hanno una finalità ben precisa: tenere conto di quanto l’Autorità presieduta da Raffaele Cantone (Anac) ha avuto modo di fare presente a governo e parlamento con l’atto di segnalazione n.2 del primo febbraio 2017 che mise in evidenza diverse criticità contenute nel decreto 50/2016.

In particolare, l’Anac aveva rilevato che il «rating di impresa, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su un sistema di premialità (e penalità) da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia(va) di risolversi in un notevole aggravio burocratico per le imprese, le stazioni appaltanti e, in ultima analisi, l’Autorità». Ecco allora le modifiche apportate dal decreto correttivo e proposte dall’Anac anche per evitare distonie della disciplina rispetto al divieto di «gold plating», che incidono in primo luogo su un elemento fondamentale: l’obbligatorietà del possesso.

Dal 20 maggio (data di entrata in vigore del decreto 56/2017, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio), per il sistema del rating di impresa e delle relative premialità gestito dall’Anac, l’Autorità rilascerà la certificazione agli operatori economici su loro richiesta e quindi la certificazione del rating non sarà più obbligatoria ma facoltativa.

Un secondo profilo toccato dal correttivo concerne l’eliminazione dell’esclusivo collegamento tra rating di impresa e qualificazione dei lavori in maniera da rendere il rating di impresa applicabile anche a forniture e servizi e non solo al settore dei lavori. Su questo l’Anac, nella segnalazione di inizio anno, aveva fatto presente che la norma del 2016 introduceva «una limitazione irragionevole del suo impiego in considerazione delle dimensioni dei mercati dei servizi e delle forniture e delle numerose criticità riscontrate nel tempo proprio in ordine alla qualità esecutiva dei relativi affidamenti». Eliminata anche, nella correzione del decreto 56, la parte in cui si disponeva che i requisiti reputazionali alla base del rating di impresa dovessero tenere conto del rating di legalità (che peraltro può essere chiesto da imprese che abbiano raggiunto un fatturato minimo di 2 milioni).

Nella modifica del comma 10 dell’articolo 83 viene poi soppresso il riferimento alla capacità strutturale dell’impresa, così da rendere applicabile il rating ad elementi di affidabilità dell’impresa stessa. Il sistema che sarà messo in piedi dall’Anac consentirà quindi di assegnare al soggetto che ne farà richiesta delle premialità (non anche di penalità come prevedeva il decreto 50) in relazione ai precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.

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