Il cliente può scegliersi la polizza accessoria al mutuo, purché corrisponda ai requisiti richiesti dal finanziamento. Se sottoscrive la polizza proposta dalla banca avrà 60 giorni per ripensarci.

In dettaglio, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, o quando l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all’erogazione del mutuo o del credito, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato. Nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca.

Nel caso, poi, in cui il cliente sottoscriva all’atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dall’istituto o intermediario, ha diritto di recedere dalla stessa entro 60 giorni. In caso di recesso, resta valido ed efficace il contratto di finanziamento.

Se la polizza sia necessaria, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi. Banche, istituti di credito, intermediari finanziari o compagnie di assicurazione si impegnano a informare il cliente con comunicazione separata.

Infine, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull’ammontare complessivo.
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