Nei sinistri derivanti dalla circolazione stradale:

  • l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente
  • l’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli
  • la sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione
  • l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso

si concretano in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

Nel caso specifico il Tribunale ha ricostruito analiticamente la dinamica dell’incidente alla luce dei verbali e delle testimonianze ed è giunto alla conclusione che lo stesso fosse da ascrivere a colpa esclusiva.

E infatti, mentre era provato che l’ambulanza aveva impegnato l’incrocio avendo i segnali acustici e luminosi in funzione, era palese che l’automobilista non aveva agito con la dovuta prudenza, tamponando l’ambulanza nella parte posteriore destra, con ciò dimostrando che lo scontro era avvenuto quando il mezzo di soccorso aveva ormai praticamente oltrepassato l’incrocio, sebbene proveniente da sinistra rispetto alla vettura dell’attrice.

A fronte di tale motivazione, le censure contenute nel ricorso – tutte chiaramente finalizzate ad una nuova valutazione del merito -muovono alla sentenza impugnata accuse infondate, poiché il Tribunale non ha affatto affermato che l’uso dei segnali acustici e luminosi assolva il conducente di un’ambulanza da ogni obbligo di prudenza, bensì ha positivamente accertato le colpe, dando ragione anche del superamento delle presunzioni di cui all’art. 2054 c.c.

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2017 n. 6829