I presupposti e limiti della scriminante sono stati individuati nella realizzazione di un evento lesivo tramite una volontaria violazione delle regole di gioco, tale da superare la precondizione su cui si fonda la partecipazione alla gara stessa, del rispetto della lealtà sportiva.

Nelle competizioni sportive, non è applicabile la cosiddetta scriminante del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l’imputato colpisca l’avversario con un pugno al di fuori di un’azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l’azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero di movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche -blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.-.

L’area del rischio consentito è delimitata in rapporto all’osservanza delle regole tecniche del gioco praticato, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all’elemento psicologico dell’agente, il cui comportamento può essere – pur nel travalicamento di quelle regole – colposo ossia involontaria evoluzione dell’azione fisica legittimamente esplicata o, al contrarie consapevole e dolosa intenzione di ledere l’avversario, approfittando delle circostanze del gioco.

Applicando tali condivisi principi al processo in esame deve annotarsi che nella fattispecie concreta, pur essendo l’azione di gioco sicuramente terminata con l’impossessamento del pallone da parte del portiere, che si era gettato in terra per difenderlo, gli imputati lo avevano colpito più volte, di gran lunga esorbitando dal rispetto delle regole di gioco e denotandosi, così, dal loro concreto e ripetuto agire violento l’elemento intenzionale del delitto di lesioni.

Mentre per quanto attiene le lesioni in danno delle altre parti lese, furono cagionate come reazione al loro intervento in difesa del compagno di squadra e, quindi, in un contesto ormai avulso da ogni fisiologica dinamica di gioco e sportiva.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, 13 marzo 2017 n. 11991