La liquidazione del danno da ritardato adempimento di una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire:

  1. a) devalutando l’acconto e il credito alla data dell’illecito;
  2. b) detraendo l’acconto dal credito;
  3. c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.

Il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle c. d. tabelle diffuse dal Tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità tali – che il giudice ha l’onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione che consiglino o impongano lo scostamento dai valori standard del risarcimento.

Cassazione civile sez. III, 20/04/2017 n. 9950