EVENTI ATMOSFERICI

Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 286 – maggio 2017

Premessa

I danni da vento generano da sempre nel nostro paese una molteplicità di danni a cose (fabbricati, veicoli e non solo) e a persone attraverso eventi di varia intensità, che in molti casi possono assumere caratteri assai violenti. L’approccio del mercato assicurativo a questa tipologia di eventi è tendenzialmente superficiale a causa della credenza assai diffusa nelle reti di distribuzione assicurativa che le coperture esistenti ed offerte dalle compagnie operanti nel nostro Paese siano ormai onnicomprensive e senza sbavature soprattutto per tipologie di danno così frequenti come quelle generate da eventi atmosferici.
Proprio per questa ragione l’approccio al problema è sottodimensionato rispetto alla frequenza ed alla gravità dei danni.
In questa sede cercheremo di affrontare l’argomento sia dal punto di vista fisico che assicurativo. In modo da avere una panoramica completa del fenomeno in tutti i suoi aspetti.

Cosa sono gli eventi atmosferici?

Sono tecnicamente i danni provocati dal vento. Dal punto di vista fisico in base alla velocità del vento possiamo trovarci di fronte a trombe d’aria, cicloni, tornado, uragani. Tendenzialmente questi fenomeni sono accompagnati da piogge abbondanti e torrenziali ed in qualche caso da grandine. Le coperture assicurative tradizionalmente includono i danni da grandine (con delle limitazioni che vedremo in seguito) nella copertura eventi atmosferici, mentre per i danni da acqua piovana bisogna richiamare una estensione specifica.

Dove e quando.

I danni da vento (quindi, trombe d’aria, tornado, cicloni, uragani etc,) si concentrano in alcuni periodi dell’anno, che variano da regione a regione. La Lombardia è tendenzialmente a rischio nel periodo che va da giugno a ottobre, con un picco ad agosto; il Friuli e il Veneto da giugno a novembre con un picco a settembre; l’Emilia-Romagna   da aprile ad agosto; in Puglia il massimo del rischio è a ottobre; in Sicilia a novembre. Infine, sulla costa del basso Tirreno la massima probabilità di tornado si ha in ottobre e novembre, mentre nell’alta Toscana e in Liguria da giugno a dicembre. Le differenze tra regione e regione sono determinate dalle diverse condizioni in cui si formano i tornado: sul versante tirrenico le infiltrazioni di aria in quota non sono abbastanza secche e dunque i tornado sono più deboli. In Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed EmiliaRomagna invece le trombe d’aria si formano quando i venti freddi dell’arco alpino si scontrano con le correnti calde che si sono arricchite di umidità scorrendo lungo l’Adriatico. In Sicilia e in Calabria le correnti calde arrivano invece dall’Africa e quelle fredde da nord-ovest, e il contrasto nella temperatura e nell’umidità tra i venti è massimo.

Perchè si forma il tornado.

Perché si sviluppi sono necessarie elevata umidità e instabilità dell’aria. Durante un temporale infatti, la pressione atmosferica si abbassa: normalmente il calo è di 2-3 millibar, mentre quando si crea un tornado la pressione scende improvvisamente di 60-70 millibar in pochi minuti. In queste condizioni, l’aria viene “risucchiata” violentemente verso il centro della perturbazione, ma a causa della forza di Coriolis (che influisce sul moto delle masse d’aria e che dipende dalla rotazione della terra), ruota verso destra (nell’emisfero settentrionale) e si trasforma in un vortice.

Perchè si forma la grandine.

I temporali sono formati da una corrente ascendente che porta l’aria dagli strati prossimi al suolo verso l’alto. In questo moto, l’aria sollevata verso l’alto si espande (infatti la pressione dell’ambiente esterno diminuisce con l’altezza) e quindi si raffredda, facendo condensare il vapore acqueo. Nei temporali, la corrente ascendente continua a portare le goccioline d’acqua fino a temperature molto basse (-10/-20°C). Ecco quindi che può solidificarsi e scendere come grandine al suolo.

Quali sono le zone più a rischio in Italia?

In base alle statistiche metereologiche dal punto di vista geografico le zone più a rischio sono sicuramente il Veneto Orientale, la Lombardia Nord Occidentale e parte della Puglia. Mentre se guardiamo il fenomeno dal punto di vista storico, gli eventi più pesanti si sono verificati sicuramente nella pianura veneta e nelle zone del Garda. Episodio più grave con più di 30 morti l’11 settembre del 1970 tra Padova e Venezia con scia di distruzione di case e fabbriche. Nel giugno del 2009 da segnalare la tromba d’aria di Riese Pio Decimo (TV) che con raffiche di vento superiori ai 200 km/h distrusse oltre 200 edifici.

Come coprono le compagnie di assicurazione ai danni da vento?

Storicamente la prima clausola apparsa sul mercato polizze incendio a rischi nominati destinata a coprire i danni da vento è quella denominata “eventi atmosferici”.
Vediamola qui di seguito:

Eventi atmosferici
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito  espressamente derogato, la compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. La compagnia non risponde dei danni:

a) verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:
– fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; – mareggiate e penetrazione di acqua marina;
– formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
– gelo, sovraccarico di neve;
– cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

c) subiti da:
– alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
– recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
– enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
– fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
– serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
– lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia: indicato in scheda di polizza;
– in nessun caso la compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in scheda di polizza.

Punti di forza clausola eventi atmosferici

Copre tutti i danni da vento a prescindere dalla loro tipologia (la menzione di uragano, trombe d’aria e tornado ha più una valenza di marketing che un valenza normativa. Di fatto la menzione che in copertura sono compresi tutti i danni da vento compreso i danni da cose trascinate dal vento danno una copertura abbastanza ampia del fenomeno.

Punti di debolezza clausola eventi atmosferici

Sono esclusi i danni all’interno dell’edificio che non siano stati provocati da brecce e/o lesioni a pareti, tetto e/o coperture. Questo implica che se il danno viene provocato all’interno da rottura di serramenti (cosa abbastanza frequente negli eventi atmosferici il danno è escluso). Sono esclusi i danni subiti dai serramenti ed anche in questo caso l’esclusione è abbastanza penalizzante. Sono esclusi i danni causati a accumulo di acqua esterna o formazione di ruscelli a causa delle abbondanti piogge (cosiddetta acqua piovana). Considerato che per l’uomo comune l’evento atmosferico è associato alla pioggia tale esclusone è difficile da far capire all’assicurato nellareiezione di un sinistro. Ulteriore debolezza è l’esclusione dei danni subiti dai cosiddetti enti fragili da gradine (coperture in fibrocemento, lastre in plastica e/o vetro). Altra limitazione pesante è l’esclusione dei danni subiti da tettoie e/o fabbricati aperti su uno o più lati. Questo perché sono normalmente diffuse sia nei rischi civili che industriali questa tipologia di costruzioni (pensiamo ai portici, piuttosto che alle tettoie che uniscono due capannoni.

 

Estensioni alla clausola eventi atmosferici

Nel mercato esistono diverse estensioni le più utilizzate sono “fabbricati aperti su uno o più lati”, “grandine su fragili”, “intasamento gronde e pluviali”, “enti all’aperto” e “acqua piovana”. Vediamole tutte assieme.

Fabbricati aperti su uno o più lati
Fermo quanto stabilito dalla condizione “EVENTI ATMOSFERICI” e ad integrazione della stessa, la compagnia risponde dei danni materiali subiti:

– da fabbricati aperti da uno  o più  lati  e  dalle  cose  in  essi  contenute  e/o  incompleti  nelle coperture o  nei serramenti;
– da silos, camini, ciminiere, insegne, recinti, cancelli e consimili installazioni esterne;
– da enti all’aperto, fatta eccezione per le merci salvo che queste si trovino temporaneamente all’aperto sotto pensiline o tettoie ovvero in aree destinate alle operazioni di carico e scarico.

Agli effetti della presente garanzia:
– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato in scheda di polizza;
– in nessun caso la compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in scheda di polizza.

Grandine su fragili
Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli “eventi atmosferici” e ad integrazione della stessa, la compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai: serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia:
– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuatoprevia detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato in scheda di polizza;
– in nessun caso la compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in scheda di polizza.

 

Intasamento gronde e pluviali
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la compagnia si obbliga a risarcire l’assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da “acqua” penetrata nei locali descritti in polizza a seguito intasamento di gronde e pluviali causato da neve o grandine. Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione i danni causati da negligenza dell’assicurato nell’ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti di pertinenza.

Agli effetti della presente garanzia:
– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato in scheda di polizza;
– in nessun caso la compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in scheda di polizza.

Enti all’aperto
Si precisa che si intendono assicurati anche all’aperto nell’ambito dello stabilimento:
– le merci esclusivamente durante le operazioni di carico e scarico;
– gli impianti, i macchinari e le attrezzature che per loro natura e destinazione possono trovarsi all’aperto.
Tale estensione limitatamente alle sole merci non è operante agli effetti della garanzia “eventi atmosferici” anche se detta garanzia fosse prevista in polizza.

Acqua piovana
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le  some assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la compagnia si obbliga a risarcire l’assicurato dei danni causati alle cose assicurate da “acqua piovana”.

Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione:
– i danni che si verificassero al fabbricato e/o contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno;
– i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;
– i danni indiretti conseguenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie;
– l‘ammontare della somma indicata nella scheda di polizza per ogni sinistro;
– i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello del pavimento del locale;
– i danni a cose poste all‘aperto. In nessun caso la società risarcirà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma maggiore della somma indicata nella scheda di polizza

Altre deroghe ottenibili

Sul mercato sono poi ottenibili alcune deroghe relative ai danni subite da serramenti, tendaggi da sole (nelle abitazioni), da camini, antenne, cancelli anche se in forma assa limitata e franchigiata e tendenzialmente concessa col contagocce. Rimane difficile trovare copertura per alberi e/o boschi se non per capitali irrisori e/o del tutto simbolici. Sono poi ottenibili parecchie deroghe riconducibili ad eventi naturali quali ghiaccio, gelo e simili. Mentre un discorso a parte riguarda catastrofali.

Conclusione

La copertura dei danni da vento comporta una molteplicità di insidie, dettate dalla tipologia di rischio da assicurare e dalla sua esposizione o meno nelle zone più a rischio di gravi eventi. Per questa ragione prima di offrire a cliente una polizza standard o similare è meglio capire quale tipologia di rischio specifico può essere portatore l’assicurato nell’ubicazione considerata, solo dopo aver fatto una attenta analisi sarà possibile offrire la copertura corretta che conterrà se necessario le deroghe che servono al caso concreto.