In caso di guida in stato di ebbrezza, per ritenere particolarmente tenue il fatto non è sufficiente il dato quantitativo di alcol rilevato nel sangue, dovendosi sempre far riferimento ad altri elementi concreti della condotta.

Nel caso oggetto di valutazione, il giudice del merito non si era limitato a valorizzare il lieve superamento del tasso alcolemico accertato, ma aveva anche evidenziato che l’imputato non manifestava la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, tale da rappresentare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, e che, trovatosi di fronte l’autovettura antagonista che aveva invaso la corsia di sua pertinenza, aveva tentato di evitare l’impatto con una brusca frenata, ponendo in essere una manovra di immediata reattività e controllo nella guida.

Cassazione penale sez. IV, 08/03/2017 n. 18159