IL VOSTRO QUESITO

La garanzia “ricorso terzi da incendio“ paga i danni ai terzi che subiscono un danno a seguito di un incendio.
Supponiamo che il fabbricato di “tizio“, assicurato per incendio e ricorso terzi da incendio con la “compagnia A) bruci per sua responsabilità e l’incendio causa una danno al vicino, Caio. Caio è a sua volta assicurato per l’incendio con la compagnia B , e da questa riceve pertanto un indennizzo. L’assicuratore “compagnia B” si SURROGA (non è un diritto proprio) del diritto del danneggiato Caio e chiede il danno al danneggiante Tizio.
Tizio avendo stipulato la garanzia ricorso terzi incendio , gira la richiesta all’assicuratore “compagnia A“.
Il quesito è: La ”compagnia A“ può rifiutare di pagare la compagnia B che ha attivato la surroga in quanto essa stessa non è un terzo danneggiato da Tizio ma un altro soggetto che si surroga del diritto del terzo, reale danneggiato, ovvero Caio?
Il dubbio nasce perché la compagnia B non è direttamente danneggiata, ma esercita una surroga. Se in effetti la compagnia B non è terza non rientrerebbe nella garanzia ricorso terzi da incendio. In questo caso quindi Tizio dovrebbe rifondere direttamente la compagnia B per l’azione di surroga.
Se quanto sopra è vero per evitare questo servirebbe che la garanzia ricorso terzi da incendio, sia estesa anche alle azioni si surroga di altri. Una volta esisteva proprio una clausola “ricorso terzi per surroga di assicuratori interessati“ che estendeva il ricorso terzi da incendio che oggi senza questa estensione si trova nella maggioranza delle polizze.

L’ESPERTO RISPONDE


La Corte di Cassazione, confermando un consolidato orientamento, ha precisato, con sentenza 12939 del 4 Giugno 2007, che “La surroga dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile, ai sensi dell’ art. 1916 c.c., comporta l’acquisto a titolo derivato di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi spettavano all’ assicurato, venendo il detto assicuratore a subentrare nell’identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso”; trattasi quindi di una vera e propria successione di un diritto tra vivi a titolo particolare.
Ancora più recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20740 del 14 Ottobre 2016, ha ribadito: “La surrogazione dell’assicuratore, prevista dall’ articolo 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall’assicurato nei confronti del terzo responsabile dell’evento dannoso oggetto della copertura assicurativa. Essa ha un triplice scopo:
-) evitare l’arricchimento dell’assicurato, il quale deriverebbe dalla possibilita’ di cumulare indennizzo e risarcimento;
-) evitare l’arricchimento del responsabile, il quale – se non esistesse la surrogazione – beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato;
-) consentire all’assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri, e di conseguenza i premi puri applicati per le categorie di rischi omogenei.
Da questo inquadramento dell’istituto della surrogazione, pacifico in dottrina e secolare nella giurisprudenza di legittimità, discende che l’assicuratore surrogante si sostituisce all’assicurato-danneggiato nei diritti che quest’ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile.
Tale sostituzione è integrale ed omnicomprensiva. Per effetto della surrogazione il surrogante acquista il credito, le garanzie del credito, gli interessi prodotti dal credito (anche se maturati prima della surrogazione), e si espone ovviamente alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato.
Il trasferimento a titolo particolare, dall’assicurato all’assicuratore, del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile, comporta logicamente il trasferimento delle azioni e degli altri istituti processuali che la legge prevede a tutela di quel diritto”.
Alla luce di quanto sopra la garanzia ricorso terzi garantisce anche l’assicurato contro l’azione di surrogazione proposta dall’assicuratore che abbia indennizzato il proprio assicurato per danni derivanti da incendio di altro immobile.