Esclusa l’impresa che non indica i costi anti-infortuni
Pagina a cura di Dario Ferrara

Il soccorso istruttorio non salva dall’esclusione dalla gara l’impresa che nell’offerta economica manca di indicare i costi di sicurezza interna. Con il nuovo codice dei contratti pubblici, infatti, l’obbligo scaturisce direttamente dalla legge, che indica come elemento economico essenziale gli oneri sostenuti dell’azienda per tutelare la salute dei lavoratori: l’estromissione della società inadempiente dalla gara scatta dunque al di là delle previsioni ad hoc contenute nello stesso bando emesso dall’ente. È quanto emerge dalla sentenza 2358/17, pubblicata dalla terza sezione del Tar Campania. Parla chiaro l’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 50/2016: «Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». Resta fuori, quindi, dalla procedura a evidenza pubblica la società che puntava a gestire la raccolta dei rifiuti urbani in un comune del Napoletano. È escluso che l’impresa candidata possa ottenere il termine di dieci giorni per mettersi in regola previsto dall’articolo 83, nono comma, del decreto legislativo 50/2016: il soccorso istruttorio, infatti, si può ottenere soltanto per sanare le carenze formali del documento di gara unico europeo, mentre la partecipante alla procedura pubblica che non espone i costi necessari agli adempimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro viene meno a un obbligo imposto dalla legge che integra di per sé gli atti di gara. Non conta allora se il bando, il disciplinare oppure lo stesso modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante prevedano la dichiarazione separata degli oneri sostenuti per tutelare la salute dei dipendenti.

Già prima del decreto legislativo 50/2016 la giurisprudenza di legittimità è intervenuta sull’esclusione dalla gara l’impresa che in sede di offerta economica non ha indicato gli oneri necessari a evitare gli infortuni, anche se un incombente del genere non risulta richiesto dal bando. E ha chiarito che si tratta di un precetto imperativo per qualsiasi tipo di procedura pubblica, quale che sia la posta in palio: lavori, servizi o forniture. Deve ritenersi che il principio secondo cui ogni impresa che partecipa a un appalto pubblico deve indicare gli oneri di sicurezza aziendali è un obbligo che integra «dall’esterno» la legge di gara. Se non si adegua, dunque, l’azienda resta fuori dalla procedura benché il bando non preveda l’estromissione ad hoc, il tutto in base al principio di «tassatività attenuata» delle cause di esclusione dalle gare, sancito dall’articolo 46 del codice dei contratti pubblici. Il Consiglio di stato con la sentenza 5873/15, pubblicata dalla quinta sezione, dà continuità all’orientamento di giurisprudenza espresso dall’adunanza plenaria di Palazzo Spada.

Resta da motivare perché in caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio: nella specie, anche si dovesse ritenere che il bando abbia escluso l’obbligo delle imprese di indicare i costi di sicurezza aziendale in sede di offerta, la legge di gara risulta comunque impugnata sul punto da un’impresa partecipante.
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