Sebbene la prova della difettosità di un prodotto possa basarsi su presunzioni semplici, non costituisce corretta inferenza logica ritenere che il danno subito dall’utilizzatore di un prodotto sia l’inequivoco elemento di prova indiretta del carattere difettoso di quest’ultimo, secondo una sequenza deduttiva che, sul presupposto della difettosità di ogni prodotto che presenti un’attitudine a produrre danno, tragga la certezza dell’esistenza del difetto dalla mera circostanza che il danno è temporalmente conseguito all’utilizzazione del prodotto stesso; i giudici di merito avevano quindi correttamente escluso la responsabilità del produttore per i danni lamentati da un consumatore, il quale assumeva di essere stato colpito a seguito dell’esplosione di un fustino di candeggina, atteso che la prova espletata in primo grado aveva dimostrato unicamente che il fustino era stato riscontrato come rotto durante l’utilizzo, ma non vi era prova che quello specifico prodotto si fosse rotto per un difetto di produzione piuttosto che per un semplice fatto accidentale ascrivibile al danneggiato.

Cassazione civile sez. III, 19/02/2016 n. 3258