Di Lucio Berno

Questo è ciò che emerge da una sentenza del giudice di pace di Lecce  (n. 1809/2016) che, richiamando una sentenza della Cassazione (27414/2009) sostiene che non può essere consono l’utilizzo della telecamera a infrarossi senza agenti sul posto al fine di multare chi attraverso l’incrocio a semaforo rosso.

Va tuttavia ricordato che esiste altra sentenza di legittimità (n. 8415/2016) che invece ritiene pienamente valida la multa conseguente a infrazione rilevata tramite il dispositivo T-RED e anche se il conducente del mezzo non è stato pre-avvertito della presenza del dispositivo di rilevazione.

Fin qui lo stato di diritto.  Nell’esame del caso pugliese invece, occorre ricordare che il giudice non eccepisce la regolarità dell’accertamento bensì la frettolosità della stesura del verbale che indica sommariamente l’utilizzo dello strumento utilizzato (V-RED 2.1-I) senza fare riferimento ad altre caratteristiche tecniche o al certificato di taratura.

Cosicchè, continua il giudice, diventa fondamentale la presenza del vigile per poter correttamente contestare l’infrazione in quanto che, solo in quella occasione, potrebbero emergere elementi che giustificano l’infrazione. Sull’argomento, infatti, la Cassazione ci aiuta nel fornire una serie di casi nei quali ciò viene ammesso senza che risulti essere una infrazione (27414/2009 e 558/2008).

In conclusione, secondo sempre il giudice di pace, il photored risulta essere una apparecchiatura inanimata a cui solamente la presenza della Polizia Municipale può rendere efficace sotto l’effetto della contestazione. Tantopiù che la contestazione immediata è una regola generale dettata dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada che non può essere in alcun modo derogata.

Ad ogni buon conto occorre ricordare che proprio la giurisprudenza di legittimità impedisce che il photored sia equiparato agli strumenti di rilevamento elettronico della velocità.