L’efficacia di piena prova fino a querela di falso che, ex art. 2700 c.c., deve riconoscersi agli atti degli organi di polizia, quanto alla loro provenienza e quanto alle dichiarazioni rese dalle parti nonché agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze che, in ragione delle modalità affatto repentine del loro accadimento, non siano suscettibili di verifica e controllo secondo un metro sufficientemente obbiettivo, di talché le stesse possano dar luogo a percezioni sensoriali implicanti margini di apprezzamento.

In tale contesto nessuna seria valenza probatoria può attribuirsi alla circostanza che non sia stata contestata alcuna violazione del Codice della Strada, considerato, da un lato, che la contestazione -come la mancata contestazione-, di tali violazioni non vincola il giudice del merito che, all’esito del contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base a prudente apprezzamento delle prove, sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua e adeguata motivazione; e, dall’altro, che il giudice di merito ha motivato il suo convincimento con il richiamo a dati assolutamente obbiettivi, come l’entità e l’allocazione dei danni riportati dai veicoli coinvolti nell’incidente.

Cassazione civile sez. III, 17/02/2016 n. 3014