di Lucio Berno

Il padrone del cane deve pagare i danni, unitamente al gestore autostradale, dell’incidente provocato dal cane che si è introdotto in autostrada.

Così infatti ha stabilito il giudice di Pace di Rovigo (sentenza 100/2016) con la quale è stato accolto il ricorso dell’automobilista che ha subito oltre 4.500,00 di danni a causa di un incidente causato da un cane che si è improvvisamente apparso davanti alla sua vettura.

La somma complessiva dovrà essere pagata oltre che da gestore autostradale anche dal proprietario dell’animale al quale si è risaliti attraverso il microchip.

Perché questa sentenza riscuote tanta curiosità. Beh, a leggere l’articolo 2052 c.c. che, per comodità riportiamo:

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [2056] cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [1218,1256, 2051].

Si sarebbe tenuti a pensare che a rispondere dei danni sarebbe dovuto essere unicamente il proprietario dell’animale.

E invece, secondo il giudice di Pace, questo si dovrà rispondere perché non è stato in grado di fornire la prova liberatoria del “caso fortuito”,  ma nemmeno il gestore autostradale è riuscito a fornire analoga prova. Infatti, era legittimo chiedersi cosa ci facesse quel cane in autostrada? Da dove è arrivato? Il gestore ha provato a fornire la prova liberatoria rassicurando che la manutenzione su quel tratto autostradale era garantita 24 oresu 24.

Rassicurazione però smentita dalle fotografie depositate in giudizio dal proprietario del veicolo che dimostravano come la recinzione relativa al tratto di strada, fosse piegata verso il basso e ricoperta da vegetazione in modo tale che qualunque piccolo animale potesse facilmente attraversare e superare l’ostacolo e trovarsi, così, in piena autostrada.