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Una figura rilevante, ma totalmente ignorata dalle norme disciplinanti l’intermediazione assicurativa

Autore: Arrigo Nobile
ASSINEWS 275 – maggio 2016

Premessa

La figura del procuratore dell’agente ebbe la sua massima diffusione sotto la vigenza della vecchia ed abrogata legge istitutiva dell’Albo degli agenti di assicurazione (legge 07.02.1979, n 48), anche perché essa consentiva di ottenere l’iscrizione all’Albo senza dover sostenere e superare l’esame di accesso grazie ad una serie di titoli equipollenti, fra i quali appunto quello di essere stato per almeno due anni in modo continuativo procuratore dell’agente riconosciuto dall’impresa. Parzialmente incentivata in passato dalla descritta finalità, la figura del procuratore dell’agente, pur non consentendo più l’accesso senza superamento dell’esame alle sezioni A e B del RUI, conserva tuttora una buona diffusione determinata dalle esigenze funzionali, alle quali essa sopperisce nella gestione e nella conduzione di un’agenzia di assicurazioni, ma potrebbe essere maggiormente apprezzata, se fosse disciplinata nell’ambito delle norme regolanti l’attività di intermediazione assicurativa.

La presenza di uno o più procuratori dell’agente, infatti, garantisce all’agenzia una continuità operativa e gestionale nel rispetto delle norme sulla disciplina dell’attività di intermediazione anche in assenza temporanea dell’agente per infortunio, per malattia, per ferie o per altre causali.

Consente di affidare al procuratore dell’agente la conduzione di sedi distaccate o secondarie nell’ambito del territorio affidato all’agenzia senza dover ricorrere a subagenzie con il relativo affidamento ad esse di parte del portafoglio agenziale.

Spesso evita per i motivi anzidetti il bisogno di ricorrere all’istituto della coagenzia e alla conseguente condivisione con altri della titolarità del portafoglio agenziale. E, se il procuratore dell’agente è individuato in ambito familiare, in molti casi ciò permette di tramandare da padre in figlio l’agenzia nella sua unitarietà con il relativo avviamento.

Tuttavia, malgrado la notevole rilevanza funzionale svolta dal procuratore dell’agente, questa figura non è menzionata né dal codice delle assicurazioni private, né dal regolamento ISVAP n. 5/2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa, e quindi non è dato ufficialmente di sapere in quale sezione del RUI debba essere preventivamente inquadrata, affinché possa svolgere legalmente i compiti che normalmente le vengono affidati.

L’istituto di Vigilanza non ha mai ufficializzato parere alcuno al riguardo (salvo che ciò sia sfuggito a chi scrive), ma vi sono alcuni indizi, confermati informalmente anche dal mondo delle imprese, secondo i quali il requisito professionale del procuratore dell’agente ritenuto bastevole sarebbe quello previsto per l’iscrizione delle persone fisiche nella sezione E del RUI.

I requisiti legali del procuratore dell’agente

Sotto il profilo legale la procura consiste in un atto unilaterale attraverso il quale un soggetto conferisce ad un altro soggetto (il procuratore) il potere di compiere atti giuridici per suo conto. I soggetti terzi, che vengono in contatto con il procuratore dell’agente di assicurazione hanno diritto di conoscere preventivamente se costui è stato effettivamente investito dei necessari poteri ed entro quali ambiti (art. 1393 c.c.).

Tale esigenza nello svolgimento di attività di intermediazione assicurativa potrebbe essere assolta attraverso un opportuno adattamento del modello 7B allegato al regolamento ISVAP n. 5/2006, che il procuratore dell’agente ai sensi dell’art. 49 di tale Regolamento sarà tenuto a consegnare alla clientela, ma si tratta di un’iniziativa che dovrebbe comportare il preventivo beneplacito dell’Istituto di Vigilanza.

Essendo l’attività del procuratore dell’agente svolta nell’esercizio di impresa, si ritiene anche che la procura con sottoscrizione autenticata dell’agente debba essere depositata presso il Registro delle imprese (art. 2206 c.c.).

Va altresì ricordato che ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo Nazionale Agenti 2003 l’agente può avvalersi di procuratori, purché graditi all’impresa e risponde del loro operato.

 

I requisiti professionali del procuratore dell’agente

Per quanto, invece, attiene ai requisiti professionali che il procuratore dell’agente deve possedere e, conseguentemente, in quale sezione del RUI egli deve essere preventivamente iscritto, ciò è strettamente da riconnettere ai poteri che si intendono conferirgli attraverso la procura.

Scorrendo il testo di alcune procure rilasciate da agenti di assicurazione con il preventivo beneplacito delle rispettive imprese, ricorrono abitualmente i seguenti poteri conferiti al procuratore d’agenzia:
in assenza dell’agente gestire l’agenzia;
oppure: in caso di assenza o di impedimento del titolare provvedere a tutto quanto riguarda la normale gestione dell’agenzia;
oppure: gestire la sede distaccata di … dell’agenzia;
– trattare e stipulare i contratti di assicurazione di cui l’agenzia ha facoltà di emissione;
– motivare e controllare l’attività dei dipendenti e dei produttori dell’agenzia;
– prendere in caso di sinistri le misure cautelative e conservative necessarie nell’interesse della compagnia.

Si tratta in tutta evidenza di poteri assai ampi, conferiti per essere esercitati in piena autonomia, interamente identificabili con i poteri dell’agente e, quandanche in alcuni casi limitati, qualitativamente non distinguibili. Cosicché non si può non convenire che chi esercita quei poteri, deve anche possedere gli stessi requisiti professionali di chi glieli ha conferiti, ossia attestati dall’iscrizione alla sezione A del RUI.

Se logica ed ermeneutica portano, dunque, a questa conclusione, la mancata previsione da parte del codice delle assicurazioni private e del regolamento ISVAP n. 5/2006 di questa figura di intermediario apre qualche interrogativo riguardante la sua qualificazione funzionale in seno al Registro unico degli intermediari assicurativi.

Infatti, mentre per le società iscritte alla sezione A del RUI è previsto che esse possano affidare la responsabilità dell’attività dell’intermediazione assicurativa a più persone fisiche iscritte alla medesima sezione A in funzione delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta [art. 13, comma 1, lett. c) del regolamento ISVAP n. 5/2006] e, quindi, che si possa contemplare eventualmente in quest’ambito anche la figura del procuratore di agenzia, analoga facoltà non è concessa alla persona fisica iscritta alla sezione A esercente in forma individuale l’attività di agente di assicurazione (cfr. art. 8 del medesimo regolamento).

Detto in altri termini, chi esercita attività di agente di assicurazione in forma societaria può attribuire la responsabilità dell’intermediazione a più soggetti iscritti alla sezione A del RUI ed è obbligato a farlo quando le dimensioni e la complessità dell’attività svolta lo richiede. Chi, invece, esercita l’attività di agente in forma individuale non fruisce di tale prerogativa, sebbene possa averne necessità, ed in ciò consiste l’ulteriore carenza normativa.

Concludendo, la figura del procuratore dell’agente appare troppo rilevante nel quadro complessivo dell’attività di intermediazione assicurativa per continuare a fingere che essa non esista e, conseguentemente, per insistere nel non disciplinarla.
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