di Leonardo Comegna

Fissata la contribuzione dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali nel 2016 il cui primo versamento è previsto per il 18 luglio. I valori di quest’anno si ricavano da un apposito decreto del 12 maggio della direzione generale per le politiche previdenziali del ministero del lavoro, pubblicato sul sito internet del dicastero nella sezione pubblicità legale.

Reddito convenzionale. Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere, sia ai fini del calcolo dei contributi che della misura delle pensioni dei lavoratori autonomi dell’agricoltura, per ciascuna fascia di reddito agrario (tabella D, legge n. 233/1990 nella versione aggiornata dal decreto legislativo n. 146/1997), quest’anno è stabilito nella misura di 56,62 euro. Il calcolo dei contributi pensionistici dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni si effettua applicando una determinata percentuale sul reddito agrario convenzionale articolato in quattro fasce distinte dal numero di giornate/lavoro attribuibile ad ogni singola unità attiva come segue: prima fascia = 156 giornate; seconda fascia = 208 giornate; terza fascia = 260 giornate e quarta fascia = 312 giornate. Considerato che il reddito individuale giornaliero per l’anno 2016 è stato dunque fissato in 56,62 euro, la base imponibile per quest’anno risulta pari a: 8.832,72 euro per la prima fascia; 11.776,96 euro per la seconda fascia; 14.721,20 euro per la terza fascia e 17.665,44 per la quarta fascia.

Aliquota contributiva. Le aliquote da applicare per il 2015 al suddetto reddito, modificate dall’articolo 24 comma 23 della legge n. 204/2011 (manovra Monti) che prevede un progressivo innalzamento sino a raggiungere il 24% nel 2018, sono le seguenti: 23,20% per la generalità delle imprese e 22,30% per le imprese ubicate nei territori montani (di cui al dpr n. 601/1973) e nelle zone agricole svantaggiate (articolo 15 della legge n. 984/1977). L’esatto ammontare del contributo dovuto si determina applicando la prevista aliquota percentuale ad ogni fascia di reddito convenzionale, maggiorando il risultato di 104 euro circa, euro a titolo di contributo addizionale (articolo 17 della legge n. 160/1975), di 768,50 euro (532,18 per le aziende situate nei territori montani o in zone svantaggiate) quale quota dovuta per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (destinata all’Inail, ma riscossa dall’Inps) e 7,49 euro per contributo di maternità.

Sconto per gli anziani. Il comma 15 dell’articolo 59 della legge n. 449/1997 prevede che i lavoratori autonomi titolari di pensione e con età non inferiore a 65 anni, possano, a domanda, richiedere lo sconto del 50% dell’onere. La riduzione riguarda esclusivamente la contribuzione pensionistica e non anche le altre quote (Inail e maternità). Il minor versamento si rifletterà naturalmente sul supplemento di pensione cui gli interessati hanno diritto continuando l’attività lavorativa.

Versamenti. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato attraverso il modello di versamento unificato F24, in 4 rate, con scadenza il giorno 18 luglio (il 16 è sabato), 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio 2017.
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