di Dario Ferrara

Annullata. Stop alla circolare dell’Automobile club Italia sul passaggio al digitale, ma nella sola parte in cui sostituisce il rilascio del certificato di proprietà del veicolo con l’attestazione di presentazione formalità e senza possibilità di ottenere il certificato in formato cartaceo neppure su richiesta della parte. È quanto emerge dalla sentenza 5872/16, pubblicata il 18 maggio dalla terza sezione quater del Tar Lazio.

Accolto il ricorso di un consorzio che riunisce oltre mille studi professionali per la consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto. L’esibizione di una semplice attestazione di presentazione di formalità, nelle varie circostanze in cui si rende necessario produrre un documento di proprietà del veicolo finisce per sviare dalla natura e dagli effetti giuridici del certificato. L’attestazione di presentazione di formalità nel caso presso il pubblico registro automobilistico non fa altro che attestare o dimostrare che, ad esempio, in quel dato giorno è avvenuta la prima iscrizione di un veicolo nuovo presso il Pra, in quanto ciò consta all’Agenzia incaricata di ricevere tali informazioni: se poi anche l’attestazione è falsificata, per cui risulta che tizio sia proprietario di un veicolo mentre invece non ne ha alcuno, neanche attraverso l’attestazione si eliminano «le possibili frodi legate alla riproduzione fisica del certificato» né si raggiunge la dimostrazione della proprietà del veicolo. L’Aci paga le spese di giudizio.
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