Artigiani e commercianti sborseranno 70 euro in più
Pagina a cura di Daniele Cirioli

Aumentano anche nel 2016 i contributi di artigiani e commercianti, dopo i rincari di oltre 600 euro che già ci sono stati tra il 2012 e lo scorso 2015. Quest’anno andranno sborsati 70 euro in più, un aumento inferiore agli anni passati e tutto per effetto della Manovra Monti, c.d. «Salva Italia» (dl n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011), che ha previsto annuali innalzamenti delle aliquote contributive fino alla soglia del 24% dal 1° gennaio 2018. Nessun aumento, invece, per effetto della variazione (non c’è) del minimale: la rivalutazione Istat è stata zero! L’aumento delle aliquote contributive (già salite del 2,65% tra il 2012 e il 2015) è dello 0,45%, lo stesso previsto, anno dopo anno fino al traguardo del 24%, dal Capodanno del 2018.

I commercianti, come nel passato, devono sborsare un contributo aggiuntivo dello 0,09% finalizzato a finanziare la c.d. «rottamazione licenze», dopo che la legge Stabilità del 2014 (legge n. 147/2013) ha procrastinato la misura fino al 31 dicembre 2018. A conti fatti, quest’anno un artigiano paga un contributo minimo di 3.599 euro (3.529 l’anno scorso); un commerciante di 3.613 euro (3.543 nel 2015). Il quadro della nuova contribuzione è stato fornito dall’Inps con la circolare n. 15/2016. Primo appuntamento per il pagamento è al 16 maggio, termine entro cui va versata la prima rata trimestrale dei contributi relativi al corrente anno 2016.

La scalata delle aliquote verso il 24%. L’incremento di quest’anno, come accennato, rappresenta il quarto passo verso il traguardo del 24% fissato dalla Manovra Monti. Nel 2012 c’è stato il primo incremento dell’1,3%; poi, a partire dall’anno 2013 e per ogni anno successivo fino al 2018, l’aumento è fissato allo 0,45%. Le aliquote contributive per l’anno 2016, pertanto, risultano fissate in misura ordinaria al 23,10% sia per gli artigiani e sia per i commercianti; per questi ultimi, tuttavia, va sommato il contributo dello 0,09% destinato al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività («rottamazione licenze»), prorogato come detto fino al 31 dicembre 2018, per cui ne deriva un’aliquota di contribuzione, effettiva, del 23,19% (23,10% + 0,09%).

Come al solito, ai coadiuvanti e coadiutori d’età inferiore a 21 anni continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive consistenti nella riduzione di tre punti percentuali delle aliquote di contribuzione. Per questi soggetti, pertanto, le aliquote per l’anno 2016 risultano fissate nelle seguenti misure: 20,10% per gli artigiani; 20,19 per i commercianti, incluso il contributo dello 0,09% aggiuntivo per la «rottamazione licenze».

Il contributo finalizzato alle prestazioni di maternità resta inalterato rispetto al 2015, sia per artigiani che per commercianti, nella misura fissa di euro 0,62 mensili (7,44 euro annui). Tale contributo, cioè, è sempre dovuto in questa misura, a prescindere dal reddito prodotto come artigiani o commercianti, reddito sui cui invece è applicata l’aliquota ordinaria per il calcolo (e il versamento) del contributo dovuto ai fini Ivs (cioè destinato a Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, ossia alle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti).

Aumenta il minimale di reddito. Artigiani e commercianti versano i contributi calcolandoli in misura percentuale del loro reddito. Quando il reddito è d’importo troppo esiguo, si applica un valore minimo (cioè un limite al di sotto del quale non si può scendere): è il cosiddetto «minimale di reddito» che, automaticamente, determina il «contributo minimo» dovuto per legge.

Per l’anno 2016 il reddito minimo annuo resta pari a euro 15.548, la stessa misura del 2015. Chi non lo raggiunge con il proprio reddito, deve comunque versare contributi per un importo calcolato su tale limite minimo. Ne consegue un contributo minimale per gli artigiani pari a euro 3.599,03 (euro 3.132,59 per quelli con età fino a 21 anni) e per i commercianti pari a euro 3.613,02 (euro 3.146,58 per quelli con età fino a 21 anni). Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul «minimale» è rapportato a mese e risulta pari a euro 299,92 e 301,09 rispettivamente per gli artigiani e per i commercianti, da ridurre a euro 261,05 ed euro 262,22 se di età non superiore a 21 anni.

Contribuzione oltre il minimale. Il «contributo minimo» (nelle misure appena ricordate) versato da artigiani o commercianti è sufficiente in relazione a un reddito d’impresa, prodotto da questi lavoratori nell’anno, fino all’importo del minimale, cioè fino ad un reddito d’impresa di 15.548 euro prodotto nell’anno 2016. Qualora, invece, il reddito d’impresa prodotto dovesse superare l’importo del minimale, allora vanno versati ulteriori contributi per la quota parte di reddito superiore (o eccedente) il minimale e che, proprio per questo, sono chiamati contributi «eccedenti il minimale» (o «contributi a percentuale»). Il versamento di questi contributi avviene mediante un sistema a tre pagamenti (due acconti di pari importo più eventuale saldo) rispettando le scadenze che sono fissate per il versamento delle tasse (Irpef) in base alla dichiarazione dei redditi; quindi, a giugno e a novembre dell’anno di riferimento gli acconti, mentre a giugno dell’anno seguente l’eventuale saldo.

L’aliquota aggiuntiva. La legge n. 438/1992 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 1993 un’aliquota aggiuntiva di contribuzione a carico di tutti i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti. Tale aliquota aggiuntiva, pari all’1%, per l’anno 2016 è dovuta sulla quota di reddito eccedente l’importo di euro 46.123.

Contributi fino al «massimale». Al pari del «minimale» è previsto anche un «massimale», oltre il quale non è più dovuto alcun contributo. La misura di questo limite è diversa in base all’anzianità contributiva posseduta dal lavoratore (artigiano o commerciante). Due le categorie che corrispondono ai due sistemi di calcolo della pensione esistenti oggi (il sistema «retributivo» e il sistema «contributivo»):

a) i «vecchi iscritti», ossia quei lavoratori iscritti all’Inps prima del 1° gennaio 1996 o che possono comunque far valere un’anzianità contributiva a tale data;

b) i «nuovi iscritti», ossia quei lavoratori privi invece di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (iscritti all’Inps a partire da gennaio 1996 o dopo).

Per i «vecchi iscritti» il massimale 2015 è di euro 76.872 (lo stesso del 2015); per i «nuovi iscritti» è di euro 100.324 (lo stesso del 2015). In entrambi i casi, dunque, quando il reddito supera quegli importi non sono più dovuti contributi. Da ciò ne consegue, allora, che l’importo del contributo massimo dovuto per l’anno 2016 è pari a:

euro 18.064,92 per gli artigiani «vecchi iscritti» (euro 15.758,76 per quelli con età fino a 21 anni) ovvero euro 23.716,85 (euro 20.707,13 per quelli con età fino a 21 anni) per gli artigiani «nuovi iscritti»;
euro 18.134,10 per i commercianti «vecchi iscritti» (euro 15.827,94 per quelli con età fino a 21 anni) ovvero euro 23.807,14 (euro 20.797,42 per quelli con età fino a 21 anni) per i commercianti «nuovi iscritti».
Contribuzione a saldo in due rate. Il contributo dovuto da artigiani e commercianti viene calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza). I prossimi appuntamenti riguardano il versamento contributivo relativo al corrente anno 2016 il cui reddito definitivo, tuttavia, sarà noto soltanto l’anno prossimo (2017) in sede di dichiarazione dei redditi. Per questo motivo, i contributi che vengono pagati durante quest’anno valgono come «acconto» per il 2016, mentre il conguaglio definitivo andrà versato l’anno prossimo (nel 2017) quando è dato sapere «l’effettivo» reddito del commerciante o artigiano prodotto quest’anno.

Riassumendo allora per quanto concerne i versamenti contributivi da fare quest’anno:

a maggio, agosto, novembre 2016 e febbraio 2017 (entro il giorno 16) vanno versati i contributi sul minimale;
a giugno e novembre 2016 vanno versati gli eventuali acconti sul reddito eccedente il minimale (15.548 euro), prendendo a riferimento il reddito dell’anno scorso 2015 (perché come accennato si ipotizza che il reddito si riconfermi per il 2016);
sempre a giugno 2016 vanno versati gli eventuali contributi a conguaglio per l’anno 2015 sul reddito eccedente il minimale 2015 (che era pari a 15.516 euro).
Vale la pensa ricordare che l’Inps non invia più, come faceva nel passato (fino a due anni fa), la comunicazione con dati, importi e date per il versamento dei contributi; le stesse informazioni sono disponibili sul sito internet dell’Inps (www.inps.gov.it) dove, a propria cura, il lavoratore o un suo delegato (per esempio il consulente) può prelevarle dal «Cassetto previdenziale». Sempre su internet è possibile visualizzare e stampare (modalità Pdf) anche il modello F24 da usare per il pagamento.

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