Anche in caso di mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, è preclusa l’indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell’accorpamento convenzionale; di conseguenza, il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica professionale.

Cassazione civile sez. lavoro, -1/03/2016 n. 4033