di Carlo Giuro
Un

o degli snodi fondamentali dell’attuale dibattito in materia previdenziale è rappresentato dalla flessibilità dell’età pen-sionabile connessa sia con la necessità di
ammorbidire in maniera graduale i ripidi scalini della riforma Fornero sia per rilan-ciare l’occupazione giovanile. Va ricordato che si è già cominciato a introdurre nella
scorsa legge di Stabilità un primo strumen-to di supporto rappresentato dal part-time pensionistico cui potrà accedere su base volontaria chi si troverà nel 2016 a tre an-
ni dal requisito pensionistico di vecchiaia fissato dalla attuale disciplina. Si preve-de una riduzione dell’orario di lavoro in una percentuale variabile tra il 40 e il 60% fino al raggiungimento dell’età pensiona-bile. Da quel momento in poi si percepirà l’assegno previdenziale che non subirà de-curtazioni essendo il periodo del part-time
coperto da contribuzione figurativa. Il part- time rappresenta una delle altre ipotesi oggetto di ulteriore approfondimento per il futuro, insieme allo stesso prestito previ-denziale. Considerando come la previdenza complementare rappresenti sempre più un indispensabile binario da percorrere in pa-rallelo a quella di base, quali sono le regole in materia di flessibilità e come sta evol-vendo il sistema? L’ordinamento italiano prevede già allo stato attuale una flessibi-lità della prestazione integrativa. Si può in primo luogo procrastinare il momento per-cettivo oltre l’età pensionabile, consentendo la prosecuzione della partecipazione al piano
previdenziale senza scadenza, continuando così a beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Si prevede ancora la possibilità di percepi-re anticipatamente la prestazione con un anticipo massimo di cinque anni rispet-to ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di inoccupazione per un periodo supe-riore ai 48 mesi (se mancano più di cinque anni è possibile accedere al riscatto totale della posizione previdenziale). Su questo profilo va ricordato come nel disegno di leg-ge Concorrenza approvato dalla Camera e ora in fase avanzata di discussione al
Senato si accentuano i connotati di elastici-tà del pensionamento integrativo: si prevede che le prestazioni siano erogabili in caso di inoccupazione superiore a 24 mesi. In que-sta eventualità le prestazioni possono essere pagate, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel re-gime obbligatorio. (riproduzione riservata)
Fonte: