di Sonia Lazzini responsabile di www.appaltieassicurazioni.it coordinato da www.assinews.it

Alla stazione appaltante ampia discrezionalità nell’imporre i nuovi obblighi assicurativi. Con l’emanazione del decreto legislativo 50/2016 si apre un nuovo ciclo anche per quanto riguarda gli obblighi assicurativi negli appalti pubblici.

Questo per due ragioni. Cambiano le modalità di presentazione sia di alcune garanzie fideiussorie (quella per la risoluzione di cui all’articolo 104 è proprio una new entry) sia della polizza per i progettisti interni (scompare infatti l’obbligo per i verificatori).

La seconda novità non è meno importante: pur resistendo il principio della tassatività delle cause di esclusione (introdotto all’ultimo minuto su indispensabile spinta del Consiglio di stato) si afferma la massima discrezionalità della stazione appaltante per quanto concerne le garanzie fideiussorie.

Si tratta:

della determinazione dell’importo della garanzia provvisoria che può variare dell’1% del prezzo base al 4%;
della possibilità di escussione della garanzia provvisoria, prevista solo per dolo o colpa grave;
della verifica dei requisiti dei fideiussori sia per la garanzia provvisoria che per quella definitiva ma anche per la nuova di cui all’articolo 104;
dell’integrazione dei bandi nel caso in cui il concorrente preferisca presentare la garanzia definitiva come cauzione (senza quindi rivolgersi a un terzo garante);
dell’applicazione del nuovo soccorso istruttorio sanzionato (vedi articolo 83 comma 9) in caso di mancanza o irregolarità nella presentazione della garanzia provvisoria (si ricorda che non è stata riportata la disposizione di cui al vecchio comma 1-ter dell’articolo 46 del codice del 2006).
Si prevede, inoltre, che è facoltà dell’amministrazione non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione, l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.

L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (articolo 103 comma 11).

Per il contraente generale si prevede che egli presti «una volta istituita, la garanzia per la risoluzione di cui all’articolo 104, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso» (articolo 194, comma 18).

Altre polizze. Per quanto riguarda le altre polizze, scomparendo l’obbligo di seguire gli schemi tipo per la polizza dei progettisti (articolo 24, comma 4), sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

Se ben consigliate, le stazioni appaltanti potrebbero includere questa copertura nelle proprie polizze già in essere, con un notevole risparmio di denaro pubblico e di tempo dei propri collaboratori (fermo restando che comunque la copertura per i danni erariali, anche delle altre figure tecniche, deve essere pagata dalla singola persona assicurata, mai dall’ente di appartenenza).

Per quanto concerne i comuni, anche l’istituto del baratto amministrativo (articolo 190) deve portare ad una riflessione sulle responsabilità e quindi sulla copertura delle persone che aderiscono.

Questo solo per dare un’idea della complessità di interpretazione della nuova normativa, anche in campo assicurativo.
Fonte: