L’Authority guidata da Vegas apre la stagione delle relazioni annuali. È l’occasione per ripensare il ruolo di questi organismi sia in Italia sia in Europa. Evitando confusioni e contrapposizioni

di Angelo De Mattia

Lunedì 11 maggio il presidente Giuseppe Vegas presenta all’area Expo di Milano la relazione della Consob per il 2014. La Commissione ha ormai compiuto 40 anni, dunque è nella piena maturità; fruisce di un personale di particolari doti professionali; ha progressivamente esteso i rapporti europei e internazionali; si cimenta con le trasformazioni che avvengono nei mercati e in campo societario con velocità maggiore che in passato.

E il modo migliore per stendere una relazione di questo tipo, alla cui presentazione tradizionalmente anche se non con stretta continuità interviene anche il capo dello Stato, è quello di un heri dicebamus, cioè del raffronto tra i problemi sollevati e gli impegni assunti nel precedente rapporto e la situazione dell’oggi.

Nello scorso anno, la Commissione non è stata intensamente nell’occhio del ciclone come in anni passati, anche se per un non breve tempo il vertice ha continuato a essere composto di soli due membri (presidente compreso). Poi il governo ha provveduto con la nomina, finalmente, di un terzo commissario, nella persona di Anna Genovese, mentre restano ancora da nominare gli altri due componenti, essendo stato portato a cinque, su iniziativa dell’attuale esecutivo, il vertice dell’Authority che una bislacca decisione del governo Monti, presentata vacuamente come riforma delle Authority, aveva ridotto a tre.

 

Ora, dopo che il governo ha deciso una procedura che ha previsto la presentazione di curricula da parte di coloro (sono 158) che si ritengano candidati alla carica, si attende che, una buona volta, il collegio venga completato. Non una prova concorsuale, ma neppure una procedura finalizzata a una scelta di latissima discrezionalità. Come abbiamo scritto altre volte, si tratterà di una scelta non semplice, dal momento che la Consob non può appiattirsi né in una funzione giurisdizionale, che non le è propria e nella quale finirebbe con lo scimmiottare l’autorità giudiziaria, né in quella di un organo di puro impulso e sollecitazione degli operatori e dei mercati: è necessario individuare un equilibrio tra compiti diversi, tutti riconducibili al primum movens della tutela della trasparenza e correttezza, e tenere persistentemente salda la rotta sulla linea di navigazione.

Poteri preventivi, concomitanti e successivi (sanzionatori o monitori in quest’ultimo caso) vanno equilibratamente esercitati. Quanto all’accennata accountability, sarà importante conoscere l’11 prossimo, a proposito di prodotti finanziari complessi, quali siano i risultati finora conseguiti nel dare attuazione, come promesso lo scorso anno, alla opinione dell’Esma sul disegno e la distribuzione di tali prodotti; così sarà ugualmente interessante conoscere il seguito del progetto «Carta degli Investitori» che fornisce strumenti ai risparmiatori per l’apprendimento delle nozioni di base in tema di gestione del risparmio, nonché del «consumer testing» volto ad analizzare la comprensibilità e l’utilità delle informazioni sulle caratteristiche dei prodotti finanziari per i risparmiatori retail. Interessante sarà, altresì, sapere se e come, con una pluralità di interventi, si intenda eventualmente ovviare alla introduzione, che per molte ragioni appare non praticabile ivi compresi gli indirizzi europei, dei cosiddetti scenari probabilistici relativamente a singoli titoli.

La Commissione, come accennato, non può essere considerata un organo che interviene solo in funzione repressiva, nei casi di irregolarità o di illeciti: funzione essenziale, ma non certo esaustiva. La preventività dell’intervento con provvedimenti di carattere generale, ma anche con misure singole, è essenziale, rimanendo, comunque, importante che non si attui una supergestione. La trasparenza non può essere affermata solo a irregolarità ormai consumata.

Accanto alla funzione preventiva vi è anche quella della interlocuzione con il mercato e gli operatori che deve essere frequente e tale da indicare le linee lungo le quali si muove l’opera della Commissione. Anche in questo caso esiste un sorta di forward guidance non assimilabile, certo, a quella introdotta nella politica monetaria, ma con importanti riflessi informativi e di trasparenza. Una interlocuzione preventiva sulle forme adottabili per una determinata operazione societaria non rappresenta, di certo, un vulnus dell’ordinamento da parte della Consob se si mantiene nell’ambito della non interferenza con le scelte di merito. Più da vicino, la Consob, a seguito di una recente sentenza del Consiglio di Stato, è impegnata nella modifica di taluni importanti aspetti dell’iter per l’irrogazione delle sanzioni. In particolare, l’ufficio preposto all’istruttoria, nella fase conclusiva, dopo che si è sviluppato il confronto con il soggetto incolpato, invierà le conclusioni del proprio esame alla Commissione e, nel contempo, darà notizia delle sue richieste al predetto soggetto che potrà controdedurre in modo che l’organo decisionale di ultima istanza abbia contezza, ai fini del giudizio, sia della richiesta dell’inquirente sia delle controdeduzioni dell’interessato. Andrebbe, comunque, valutato come distinguere ancor più nettamente la funzione inquirente da quella giudicante al fine di introdurre i principi del giusto processo, che poi ha uno sviluppo, in alcuni casi, a livello giurisdizionale, allorquando contro le decisioni della Commissione viene presentato ricorso.

Trasparenza, contraddittorio, tutela dei diritti dell’incolpato, tempestività decisionale sono gli aspetti che debbono presiedere a una procedura che spesso termina con l’effettiva irrogazione delle sanzioni. Ma su tutto ciò incombe la decisione che potrà assumere la Corte Costituzionale, dopo la sentenza Grande Stevens della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha sancito il principio del ne bis in idem nei rapporti tra le procedure della Consob in materia di manipolazione del mercato e l’iter davanti all’Autorità giudiziaria per l’identico illecito a carico dello stesso soggetto. Se scatta l’applicazione del suddetto principio e, per esempio, la Consob, nel perseguire per ipotesi un caso di manipolazione del mercato, precede l’autorità giudiziaria, che dunque non potrà più essere adita, allora il procedimento dell’Authority dovrà avere indefettibilmente tutte le garanzie, nessuna esclusa, che sono presenti, per l’indagato e l’imputato, in sede giurisdizionale. Si tratterà, se così sarà, di una riforma di grande portata.

 

Sulle diverse forme di manipolazione del mercato e sull’insider trading sarebbe utile una tipizzazione, considerata la latitudine che, in sede giurisprudenziale, le relative discipline stanno assumendo. Una ulteriore riflessione si attende sul voto multiplo di recente introdotto in alcune realtà societarie, sui meccanismi di patteggiamento e sulle misure di deflazione di illeciti veniali di cui Vegas ha parlato nella Relazione dello scorso anno, così come sulle segnalazioni dall’interno della società di fatti illeciti.

Si confida di conoscere a breve l’esito dell’importante indagine condotta per verificare se vi siano stati casi di insider trading o di manipolazione del mercato in previsione del varo della legge di riforma delle banche popolari. Così come sarebbe opportuno avere qualche indicazione sulla vicenda dell’opas di Ei Towers. Se e come vede la Consob la ricorrenza delle condizioni per un processo di Financial Union, mentre stenta a decollare bene il progetto di Unione bancaria, sarà un contributo importante al dibattito di questi mesi. La Esma, l’authority europea dei mercati, non brilla per operatività ed efficacia. Una riforma delle Authority ormai si impone non solo in Italia, ma anche in Europa, così come è necessaria ormai la riconsiderazione dell’intera normativa di settore, a cominciare dal Testo Unico della Finanza. (riproduzione riservata)