di Andrea Mascolini 

Un professionista iscritto in un elenco di una stazione appaltante, se viene scelto per presentare una offerta non può candidarsi in raggruppamento temporaneo con altri professionisti, ma deve rispondere a titolo individuale.

È quanto afferma l’Autorità nazionale anticorruzione con il parere dell’Ufficio precontenzioso del 6 maggio 2015 (rif. AG 38/15/AP) nel quale si è esaminata la legittimità dell’esclusione di un professionista, iscritto a titolo individuale in un elenco costituito da un ente locale per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Era successo che la stazione appaltante aveva esperito una procedura negoziata senza bando (ex articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici) per affidare un incarico di valore inferiore a 100 mila euro. Per questa tipologia di affidamenti l’articolo 267 del Regolamento del codice (dpr 207/2010) detta una disciplina specifica prevedendo che la stazione appaltante, in alternativa al classico avviso di gara, può selezionare il mercato avvalendosi di un apposito elenco (aperto), in ogni caso rispettando il criterio di rotazione. Il punto era decidere se la partecipazione del professionista iscritto all’elenco individualmente, ma nella fattispecie candidatosi in raggruppamento con altri professionisti, fosse legittima. L’Autorità propende per la tesi negativa affermando che in base all’art. 90, comma 1, lett. d) e lett. g) del codice, parallelamente a quanto previsto nell’articolo 34, appare «evidente che il Raggruppamento temporaneo di professionisti è soggetto sostanzialmente diverso dal professionista individuale, contemplandosi in due distinte categorie “i liberi professionisti singoli e associati (lett. d) e i raggruppamenti temporanei” costituiti dai soggetti di cui alle lett. d), e), f) f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 in quanto compatibili (lett. g). Dal momento quindi che il raggruppamento temporaneo consiste “in un soggetto collettivamente organizzato, costituito per la partecipazione alle gare, sostanzialmente diverso dalle identità soggettive di coloro che vi partecipano” e che l’invito era per professionisti e non per raggruppamenti temporanei, l’esclusione era legittima e non si può parlare neanche di modificazione soggettiva ai sensi dell’articolo 51 del codice dei contratti».