In attesa del debutto della busta arancione, molti punti della previdenza restano oscuri. A partire dal regime successorio dei fondi pensione, ecco come tutelarsi

di Carlo Giuro 

In attesa dell’avvio della busta arancione, che dovrebbe dare una stima della pensione attesa e che dovrebbe essere disponibile sul sito Inps dal 1° maggio per una prima platea di lavoratori, il funzionamento della previdenza complementare rimane ancora oscuro alla platea dei risparmiatori italiani per cui da più parti si invoca in maniera abbastanza unanime la necessità di avviare campagne di educazione previdenziale. Tra i diversi interrogativi spesso senza risposta assume particolare peso nell’immaginario collettivo il cosa accade in caso di prematuro venir meno dell’aderente. Diventa allora importante esaminare cosa preveda la normativa al riguardo distinguendosi la fase della vita lavorativa dell’aderente dal momento del pensionamento. Partendo dalla disamina della prima casistica in caso di morte dell’aderente a una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari su base individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del ministro del Lavoro. Nelle forme pensionistiche complementari collettive la posizione resta invece acquisita al fondo pensione.

Come chiarito poi dalla circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate le prestazioni erogate da una forma pensionistica complementare a un erede dell’aderente (o, a un diverso beneficiario designato dall’iscritto) sono escluse dall’imposta di successione, al pari delle indennità di fine rapporto. Sono invece soggette a imposta sostitutiva con aliquota del 15% che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo con un minimo del 9%, come le rendite ottenute dall’iscritto ancora in vita. Andando alla fase di decumulo va sottolineato come debba essere prestata particolare attenzione al momento del pensionamento, alla tipologia di rendita da scegliere. Vanno valutate cioè quali siano le esigenze di copertura successoria da soddisfare. Quali sono le possibili soluzioni da utilizzare? La immunizzazione dal rischio decesso può aversi prima di tutto con la rendita reversibile in cui l’assicurato sceglie il soggetto reversionario a beneficio del quale si proseguirà nel corrispondere la rendita in misura piena o in percentuale (in alcuni casi è possibile cioè scegliere l’aliquota di reversibilità).

Dal punto di vista fiscale è opportuno evidenziare che a differenza di quanto avviene nel sistema obbligatorio non si prevedono decurtazioni nell’importo e non vi è prelievo né cumulo Irpef essendo le rendite da fondi pensione/pip soggette a imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo fino ad un minimo del 9%. Oltre alla rendita reversibile, è possibile tutelarsi da una morte prematura rendendo certo il pagamento della rendita per un determinato numero di anni, anche in caso di decesso dell’assicurato. Ulteriore possibilità è quella della rendita contro assicurata con cui i beneficiari designati ricevono una somma pari alla differenza tra il premio pagato e le rate erogate. (riproduzione riservata)