In presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell’ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti -il datore di lavoro- a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l’integrità fisica e psichica dell’altro ai sensi dell’art. 2087 c.c., non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, atteso che la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 c.c. per poi derivarne, in relazione anche solo alla violazione del dovere di vigilanza, la configurabilità di una responsabilità del soggetto datore per inadempimento dell’obbligo di sicurezza.

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2015 n. 1918